Cassazione Civile, Ordinanza n. 16900/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due distinti giudizi tributari, entrambi relativi all'anno d'imposta 2006. Nel primo, la società di persone ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un'impresa individuale; l'Ufficio aveva inoltre attribuito ai soci un maggior reddito di partecipazione. Nel secondo, i soci hanno impugnato i propri avvisi di accertamento IRPEF relativi al medesimo maggior reddito di partecipazione. I ricorsi per cassazione sono stati proposti contro le sentenze di appello che avevano accolto le impugnazioni dell'Agenzia. Nei motivi di ricorso si deducevano: 1) la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento, sostenendo che la denuncia penale sarebbe stata presentata solo dopo la scadenza dei termini ordinari e che il documento prodotto dall'Ufficio non costituiva una vera denuncia nei confronti dei contribuenti; 2) la violazione dello Statuto del contribuente per mancata consegna del processo verbale di constatazione e mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso; 3) la violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e presuntivo, contestando che gli elementi valorizzati dall'Ufficio fossero privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e lamentando l'omesso esame della documentazione difensiva. I motivi del secondo ricorso erano sovrapponibili ai primi due del primo ricorso.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione. Ha poi rilevato che gli accertamenti riguardavano un rapporto tributario unitario, riferito alla società di persone e ai soci, con conseguente necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati. Poiché i giudizi di primo e secondo grado non erano stati trattati unitariamente e non risultava integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado. I motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale di Varese per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio, e alla medesima è stata demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La riunione dei ricorsi è stata disposta per connessione anche in sede di legittimità, in funzione di economia processuale e di unità della decisione.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nei motivi in tema di raddoppio dei termini di accertamento.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nei motivi in tema di raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA.
La CTR aveva ritenuto sufficiente, per il raddoppio dei termini, il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale.
Richiamato per la contestazione relativa alla mancata consegna del PVC e al termine dilatorio di 60 giorni prima dell'accertamento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata per contestare la tenuta delle presunzioni poste a base dell'accertamento.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma invocata per contestare l'accertamento IVA basato su presunzioni.
Richiamato nel motivo relativo alla pretesa fiscale anche ai fini IRAP/tributi collegati, in relazione al reddito accertato.
art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alla pretesa fiscale anche ai fini IRAP/tributi collegati, in relazione al reddito accertato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario.
Fondamento dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dell'automatica imputazione per trasparenza ai soci.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato insieme alla CEDU per giustificare, nei casi consentiti, la ricomposizione unitaria della causa in funzione di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e dei redditi di partecipazione dei soci, il rapporto tributario è unitario e impone, di regola, la partecipazione necessaria di tutti i soggetti interessati al giudizio.
- Se il giudizio si è svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il vizio è radicale e comporta la nullità dell'intero processo e delle sentenze rese nei gradi di merito.
- L'integrazione successiva del contraddittorio in sede di legittimità è possibile solo quando vi sia stata una sostanziale trattazione unitaria delle cause nei gradi di merito, con identità di causa petendi, simultanea proposizione, identità di difese e decisioni sostanzialmente coincidenti.
- In mancanza di una trattazione unitaria dei giudizi relativi alla società e ai soci, la Corte deve cassare le sentenze di merito e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
- Quando viene dichiarata la nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario, i motivi di ricorso concernenti il merito restano assorbiti.
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