Cassazione Civile, Ordinanza n. 37931/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata e dei suoi ex soci, a seguito del disconoscimento di costi e del recupero di imposte dirette e IVA. In primo grado la CTP aveva ritenuto operante il raddoppio dei termini di accertamento per la società e per i soci accomandatari, ma non per le socie accomandanti, limitatamente alle imposte personali. La CTR aveva confermato tale impostazione, escludendo il raddoppio dei termini per i soci accomandanti e per l’IRAP. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di una doglianza d’appello relativa a un preteso errore/contraddittorietà della sentenza di primo grado nell’individuazione dei ricorsi dei diversi soci; con un secondo motivo, violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2113 c.c., sostenendo che il raddoppio dei termini per seri indizi di reato dovesse applicarsi anche ai soci accomandanti, poiché l’accertamento nei loro confronti dipende da quello della società e i redditi sono imputati per trasparenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il vizio denunciato si risolvesse in un mero errore materiale della sentenza di primo grado, non idoneo a pregiudicare l’identificabilità delle statuizioni, e quindi correttamente ritenuto irrilevante dalla CTR. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il raddoppio dei termini di accertamento, per le imposte diverse dall’IRAP, opera anche nei confronti dei soci accomandanti di società di persone quando ricorrono i presupposti di seri indizi di reato riferiti alla società e/o ai soggetti obbligati alla denuncia penale, perché l’accertamento verso i soci mutua il regime di quello societario e non richiede una soggettivizzazione assoluta della violazione penalmente rilevante in capo al singolo socio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La doglianza ex art. 112 c.p.c. è stata ritenuta infondata perché il preteso vizio derivava da un mero errore materiale della sentenza di primo grado, non lesivo della identificabilità delle statuizioni e quindi irrilevante in appello.
Il comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, prevede il raddoppio del termine di decadenza in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; tale meccanismo vale anche per gli accertamenti verso i soci di società di persone, salvo il limite dell'IRAP.
È richiamato quale norma parallela per il termine di decadenza in materia IVA, nel cui ambito opera il medesimo principio del raddoppio dei termini per seri indizi di reato.
Il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di presentare denuncia penale ai sensi di questa disposizione, non la sua effettiva presentazione.
I reati tributari previsti dal decreto costituiscono il riferimento per l'obbligo di denuncia e, quindi, per il raddoppio dei termini di accertamento.
È menzionato nel richiamo alla disciplina dell'IVA, per la quale il raddoppio dei termini si applica in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina generale richiamata.
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci per trasparenza; da ciò la Corte fa discendere l'unitarietà del regime dell'accertamento verso società e soci.
art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015
Le modifiche intervenute sui termini di accertamento non incidono, per i periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016, sugli avvisi già notificati, restando salva la disciplina transitoria.
Viene indicato come disposizione transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
L'esercizio dell'azione penale mediante formulazione dell'imputazione è ritenuto irrilevante ai fini del raddoppio, coerentemente con il doppio binario tra processo penale e tributario.
È citato nel ricorso, ma nel testo della decisione non emerge una specifica ratio applicativa della norma rispetto alla soluzione della controversia.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA, nella disciplina applicabile ratione temporis, presuppone la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
- Il contribuente che eccepisce la decadenza dell'Ufficio deve contestare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza poter sindacare nel giudizio tributario l'esistenza del reato in sé.
- Il raddoppio dei termini non è escluso dalla mancanza di esercizio dell'azione penale, dalla prescrizione o dall'archiviazione della notizia di reato, in ragione dell'autonomia tra giudizio penale e processo tributario.
- Nelle società di persone l'accertamento verso i soci è strutturalmente dipendente da quello verso la società e ne mutua il regime, sicché il raddoppio dei termini può operare anche nei confronti dei soci accomandanti per le imposte personali imputate per trasparenza.
- Il limite al raddoppio dei termini riguarda l'IRAP, poiché per tale tributo non opera il presupposto della rilevanza penale delle violazioni richiamato dalla disciplina speciale.
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