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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37856/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva applicato sanzioni per la circolazione in una zona ZTL universitaria senza valida autorizzazione, in violazione degli artt. 7, comma 9, e 14 del Codice della strada. La società sosteneva che la limitazione d’accesso, entrata in vigore il 1° agosto 2015, non fosse stata adeguatamente comunicata; che gli orari, i veicoli ammessi e le tariffe fossero stati modificati senza chiara informazione; che la segnaletica fosse assente o equivoca; che i permessi rilasciati in precedenza fossero solo di tipo DSI; e che ricorresse un errore incolpevole ai sensi dell’art. 3 della l. n. 689/1981. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 e omesso esame di fatti decisivi sui motivi di lavoro, sulla mancata divulgazione delle limitazioni e sulla segnaletica; omesso esame del fatto che i permessi rilasciati sarebbero stati solo DSI; ulteriore violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 per errore incolpevole; omesso esame dell’assenza della cartellonistica; e violazione dell’art. 13, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia in punto di spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché l’errore sulla liceità della condotta è rilevante solo se inevitabile e provato dall’autore dell’infrazione, che deve dimostrare sia l’esistenza di elementi positivi esterni idonei a ingenerare la convinzione della liceità, sia di avere fatto tutto il possibile per osservare la legge. Ha reputato inammissibili il primo profilo nella parte concernente i nuovi motivi e il secondo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza e perché l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., oltre che per la presenza di doppia conforme. Ha escluso infine la fondatezza dell’ultimo motivo sulle spese, perché il giudice di appello non aveva liquidato spese nei confronti del Comune contumace. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9, Codice della strada

    Norma sostanziale violata secondo i giudici di merito per l’accesso non autorizzato alla ZTL.

  • art. 14 Codice della strada

    Ulteriore disposizione richiamata nella contestazione delle violazioni stradali.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    L’errore sulla liceità della condotta esclude la responsabilità amministrativa solo se inevitabile, in presenza di elementi positivi esterni e previa prova che l’autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori; è inammissibile se il fatto è stato comunque considerato o in presenza di doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura relativa all’omessa pronuncia o alla mancata considerazione di una domanda/eccezione va veicolata come error in procedendo, non come omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito di memoria in cassazione.

Massime di principio

  • L’errore sulla liceità della condotta, idoneo a escludere la responsabilità amministrativa, è rilevante solo se inevitabile e provato: non basta allegare una comunicazione amministrativa poco chiara, occorrendo elementi esterni positivi e la prova dell’adempimento diligente di ogni possibile verifica da parte dell’autore dell’infrazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato scrutinio di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori, se il fatto sia stato comunque valutato dal giudice di merito.
  • Quando si denuncia l’omessa pronuncia o la mancata considerazione di un’istanza o eccezione già proposta, la censura deve essere incanalata come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., con specifica indicazione del contenuto dell’atto e della sua collocazione processuale.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa se le due decisioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza sulle spese è infondata se il giudice di merito non ha effettivamente liquidato spese in favore della parte evocata ma contumace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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