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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37855/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un verbale di accertamento con cui agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria avevano contestato a un automobilista varie violazioni del Codice della strada, accertate mentre gli agenti erano in servizio e diretti a svolgere esercitazioni programmate. Il giudice di pace respingeva l’opposizione e il tribunale confermava. In cassazione il sanzionato deduceva tre profili: 1) falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. f-bis, d.lgs. 285/1992, sostenendo che nel verbale avrebbe dovuto essere specificato quale servizio d’istituto fosse stato effettivamente svolto e la correlazione concreta con il compito istituzionale; 2) violazione dell’art. 200 d.lgs. 285/1992, perché la verbalizzazione sarebbe avvenuta sette giorni dopo, senza contestazione immediata in presenza del trasgressore e senza possibilità di rendere dichiarazioni, oltre al rilievo che il mancato ritiro della patente avrebbe dimostrato la mancata contestazione della violazione ex art. 176, comma 1, lett. c), e quindi l’illegittimità della sanzione; 3) omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., del fatto che non era stata ritirata la patente e che ciò avrebbe escluso la contestazione di una delle infrazioni, nonché contestazione del contenuto del verbale con preannuncio di querela di falso non poi proposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che gli agenti di Polizia Penitenziaria erano certamente in servizio e che l’inciso "in relazione ai compiti di istituto" dell’art. 12, comma 1, lett. f-bis, comprende anche attività accessorie ma imprescindibili, come le esercitazioni programmate, senza necessità di indicare nel verbale quale specifico compito fosse svolto. Quanto alla contestazione differita, ha richiamato il principio secondo cui, in materia di violazioni del Codice della strada, se il verbale indica una ragione che rende ammissibile la contestazione non immediata, la sanzione è legittima e il giudice non può sindacare le modalità organizzative del servizio; ha inoltre ribadito che la mancata immediata consegna della copia del verbale può essere giustificata da ragioni operative, purché vi sia stata contestazione orale. Sul terzo motivo, ha osservato che il mancato ritiro della patente non era dirimente e che la doglianza era comunque infondata; ha aggiunto che il profilo relativo alle dichiarazioni rese non era stato specificamente censurato né risulta trattato nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata disposta condanna alle spese per assenza di attività difensiva delle controparti intimate; è stato però dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, lett. f-bis, d.lgs. 285/1992

    "in relazione ai compiti di istituto"

    La clausola va intesa in senso ampio: non riguarda solo il compito istituzionale principale del corpo, ma anche attività accessorie e imprescindibili, come le esercitazioni programmate; non è necessario indicare nel verbale il preciso compito d’istituto svolto.

  • art. 200 d.lgs. 285/1992

    In materia di violazioni del codice della strada, la mancata contestazione immediata non invalida il verbale se esso indica una ragione idonea a giustificarne il differimento; il giudice non può sindacare le scelte organizzative dell’amministrazione.

  • art. 218 d.lgs. 285/1992

    "la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione"

    Il ritiro della patente è collegato alla presenza del verbale e alla sanzione accessoria della sospensione; la mancanza del ritiro, nel caso concreto, non prova di per sé l’assenza di contestazione dell’infrazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte segnala inoltre che, in presenza di "doppia conforme", la censura sarebbe comunque inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il limite al sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, evidenziando che il profilo non era stato specificamente censurato.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulle dichiarazioni riportate nel verbale attiene alla valutazione delle prove e non è stata ritualmente dedotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per la legittimazione al servizio di polizia stradale degli appartenenti a corpi speciali, il riferimento ai compiti d’istituto deve essere letto in modo funzionale e non restrittivo, includendo anche attività strumentali o accessorie strettamente connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche.
  • In materia di sanzioni per violazioni del Codice della strada, la contestazione differita è legittima quando il verbale espone una ragione idonea a giustificarla; il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione delle modalità organizzative del servizio.
  • La mancata consegna immediata della copia del verbale non determina di per sé l’illegittimità della contestazione, se l’accertamento orale è avvenuto e la verbalizzazione successiva è sorretta da esigenze operative concrete.
  • La mancata adozione di un atto accessorio previsto per una specifica sanzione non consente automaticamente di inferire l’assenza della contestazione dell’infrazione, occorrendo una prova puntuale del fatto dedotto.
  • In cassazione le doglianze che investono la valutazione del contenuto del verbale o delle prove sono inammissibili se non colpiscono specificamente la ratio decidendi o se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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