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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37854/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il verbale di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio per le oscillazioni giurisprudenziali e per l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite intervenuto nelle more del processo.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario verbale)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione a un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per transito in ZTL, notificato a un soggetto residente in Germania. In primo grado il giudice di pace aveva accolto l'opposizione; il tribunale, in riforma, aveva invece respinto il ricorso ritenendo valida la notificazione eseguita a mezzo posta in applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e ritenendo tardiva l'impugnazione. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con quattro motivi: 1) falsa applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sostenendo che il Regolamento non si applica agli atti in materia amministrativa; 2) violazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento, perché la notificazione non sarebbe stata validamente eseguita secondo quelle regole; 3) violazione dell'art. 201 cod. strada e dell'art. 10 Cost., assumendo l'inapplicabilità della notifica postale; 4) omesso esame delle concrete modalità di recapito del verbale. La Corte ha trattato unitariamente i motivi perché tutti relativi alla regolarità della notifica.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    non si applica alla notificazione di atti in materia amministrativa, quale il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada.

  • Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977

    per gli atti amministrativi può ammettersi la notifica diretta a mezzo posta, ma la Germania aveva apposto riserva specifica; pertanto per un destinatario residente in Germania occorre l'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione.

  • L. 21 marzo 1983, n. 149

    legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo richiamata in tema di notificazioni all'estero.

  • art. 204 bis cod. strada

    regola il termine per l'opposizione al verbale di accertamento; la tardività dell'opposizione non sana la nullità della notifica.

  • art. 201 cod. strada

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione del verbale.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della gerarchia delle fonti rispetto alla disciplina interna incompatibile con la convenzione internazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto per le censure di violazione di legge nei primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto per l'omesso esame delle modalità di recapito del verbale.

Massime di principio

  • Per la notificazione all'estero di un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada a persona residente in altro Stato membro UE non si applica il Regolamento (CE) n. 1393/2007, perché l'atto ha natura amministrativa e il regolamento esclude la materia amministrativa dal proprio ambito.
  • Se lo Stato di destinazione ha formulato riserva alla notifica postale prevista dalla Convenzione di Strasburgo del 1977, la notificazione del verbale deve avvenire tramite l'autorità centrale competente; la notifica eseguita in modo diverso è nulla.
  • La nullità della notificazione del verbale di accertamento non è sanata dalla proposizione di un'opposizione tardiva: la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo quando l'impugnazione sia tempestiva e consenta il conseguimento della conoscenza legale dell'atto nel rispetto del termine di legge.
  • Quando la notificazione del verbale sia nulla e l'opposizione sia proposta oltre il termine decorrente dalla notifica invalida, l'amministrazione deve dimostrare di avere comunque tempestivamente e validamente esercitato il potere sanzionatorio; in mancanza, la pretesa sanzionatoria è estinta e il verbale va annullato.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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