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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37853/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria a un funzionario regionale addetto ai controlli sulla lavorazione del burro, ritenendo che, omettendo controlli adeguati, avesse agevolato una frode commessa da una società per ottenere aiuti comunitari previsti da regolamenti CEE. L’ordinanza era stata notificata anche alla Regione Campania come obbligata solidale ex art. 6 l. n. 689/1981. I giudici di merito avevano annullato la sanzione, ritenendo che il funzionario avesse operato secondo i protocolli normativi e regionali e che mancasse la colpa; avevano inoltre escluso la responsabilità solidale della Regione. Il Ministero ha quindi ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza d’appello per motivazione per relationem e apparente; violazione/falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 per non avere considerato la presunta colpa del funzionario e l’onere della prova in capo alla Regione; e, nel complesso, censura alla conferma dell’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel frattempo, in altro giudizio relativo ai medesimi fatti e parti, si era formato giudicato esterno con ordinanza di questa Corte n. 25485/2021, che aveva definitivamente escluso la responsabilità dei funzionari per i fatti addebitati. Poiché la responsabilità solidale della Regione ex art. 6 l. n. 689/1981 dipendeva dalla responsabilità personale del dipendente, il giudicato sull’assoluzione del funzionario comportava anche l’esclusione della responsabilità della Regione nel presente giudizio. La Corte ha inoltre affermato che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in cassazione, anche se maturato dopo la sentenza impugnata, perché risponde all’interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla prevenzione del ne bis in idem. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 689/1981

    la responsabilità solidale dell’ente per la sanzione amministrativa personale del dipendente presuppone la persistente responsabilità del funzionario; se questa è esclusa con giudicato, viene meno anche la solidarietà dell’ente

  • art. 3 l. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente per sostenere la presunzione di colpa del trasgressore; la Corte non entra nel merito perché reputa il ricorso inammissibile per giudicato esterno

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o per relationem

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione di legge

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la Corte precisa che il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio anche senza rituale produzione certificata dell’atto

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formato su una decisione relativa ai medesimi fatti, parti e causa petendi è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, pure se sopravvenuto alla sentenza impugnata e anche in assenza della rituale certificazione del provvedimento nel fascicolo.
  • Quando la responsabilità dell’ente deriva ex lege dalla sanzione irrogata al dipendente, l’accertamento definitivo dell’insussistenza della responsabilità personale di quest’ultimo comporta il venir meno della responsabilità solidale dell’ente.
  • L’accertamento del giudicato non è una mera questione di fatto, ma risponde a un interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla prevenzione del ne bis in idem.
  • Se sopravviene un giudicato incompatibile con le censure svolte nel ricorso, il ricorso diventa inammissibile per carenza di interesse, senza necessità di esaminare il merito dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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