Cassazione Civile, Ordinanza n. 37847/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un bene in comunione: una comproprietaria ha agito contro alcuni coeredi/comproprietari lamentando che l'immobile comune fosse stato concesso in locazione a terzi senza il suo consenso. In primo grado aveva chiesto l'annullamento del contratto, il rilascio del bene e il risarcimento del danno; il tribunale aveva ritenuto valida la locazione deliberata a maggioranza, ma aveva comunque ravvisato un abuso nella pretermissione della comproprietaria e le aveva riconosciuto un risarcimento. In appello, la decisione è stata riformata, escludendo ogni danno risarcibile perché la locazione era stata validamente deliberata, la comproprietaria aveva poi ratificato l'operazione con una transazione e aveva percepito la propria quota di canoni. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello dei convenuti fosse inammissibile per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 1102 e 1105 c.c., assumendo che la locazione deliberata dagli altri comproprietari avesse di fatto sottratto a lei il godimento diretto del bene e le avesse causato un danno risarcibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel regime dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, l'atto di appello conteneva comunque una critica sufficientemente specifica alla sentenza di primo grado, individuando i punti contestati e le ragioni della censura, senza necessità di formule sacramentali. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che nella comunione il godimento diretto spetta ai partecipanti solo finché non sia legittimamente deliberato, in sede di amministrazione della cosa comune, il godimento indiretto mediante locazione a terzi; una volta validamente adottata tale decisione a maggioranza, non residua in capo al singolo comproprietario un diritto al risarcimento per la perdita dell'uso diretto, ma soltanto il diritto alla quota di canone di sua spettanza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, l'atto di appello è ammissibile se individua con sufficiente specificità i punti della decisione impugnata e le ragioni della critica, senza richiedere formule particolari o sacramentali.
La norma sul pari uso della cosa comune opera solo quando il singolo abbia titolo al godimento diretto; non impedisce che la maggioranza deliberi legittimamente un diverso godimento indiretto del bene comune.
La deliberazione maggioritaria sull'amministrazione della cosa comune può legittimamente disporre il godimento indiretto del bene, come la locazione a terzi, quando il godimento diretto non sia ragionevole o possibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo d'appello, il requisito di specificità del motivo è soddisfatto quando l'impugnazione consente di individuare le statuizioni censurate e le ragioni della contestazione, anche in forma sintetica, purché vi sia una reale confutazione della motivazione di primo grado.
- Nella comunione, il diritto al pari uso della cosa comune non è assoluto: può essere superato da una legittima deliberazione di gestione che disponga il godimento indiretto del bene quando l'uso promiscuo o frazionato non sia praticabile o ragionevole.
- Se la concessione in locazione del bene comune è stata validamente deliberata dalla maggioranza, il comproprietario dissenziente non può pretendere un risarcimento per la perdita dell'uso diretto, ma solo la quota del canone corrispondente alla sua partecipazione.
- L'abuso della cosa comune non può essere affermato in modo incoerente rispetto alla riconosciuta validità della delibera che ha disposto il godimento indiretto del bene.
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