Cassazione Civile, Ordinanza n. 37849/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, salvo riduzione già operata in primo grado, una sanzione amministrativa irrogata per la gestione di un impianto di depurazione di rifiuti urbani senza il prescritto titolo autorizzativo. La vicenda nasceva da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Genova, poi divenuta Città Metropolitana, ai sensi della normativa ambientale e della legge n. 689 del 1981. Con il primo motivo si deduceva il difetto di potere sanzionatorio dell'ente provinciale/metropolitano in materia ambientale, sostenendo che la competenza fosse regionale; con il secondo si contestava la regolarità della notificazione dell'ordinanza a uno dei ricorrenti, assunto quale legale rappresentante della società ma non più tale al momento della notifica; con il terzo si sosteneva che la sanzione fosse stata illegittimamente riferita a un soggetto non proprietario dell'impianto, essendo l'impianto di proprietà del Comune e solo affidato in gestione alla società.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, anche a voler configurare un problema di incompetenza, si trattasse al più di incompetenza relativa e non assoluta, sicché il vizio non era rilevabile d'ufficio e doveva essere tempestivamente dedotto; ha inoltre valorizzato il principio già affermato in un precedente tra le stesse parti sul medesimo impianto. Sul secondo motivo ha affermato che la notificazione dell'ordinanza alla sede della società, con consegna all'incaricato al ritiro degli atti, era idonea a perfezionare la conoscenza dell'atto, e che comunque l'atto indicava anche la società quale destinataria della sanzione. Sul terzo motivo ha ritenuto irrilevante la proprietà comunale dell'impianto, poiché la norma sanziona chiunque effettui o mantenga gli scarichi senza autorizzazione. Conseguentemente, ha confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Conricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011
richiamato come base del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
art. 124 D.Lgs. n. 152 del 2006
norma che richiede il prescritto provvedimento autorizzativo per gli scarichi
art. 133 D.Lgs. n. 152 del 2006
punisce "chiunque effettui" o "continui ad effettuare o mantenere" scarichi
la soggettività passiva della sanzione dipende dalla condotta materiale di effettuazione o mantenimento dello scarico, non dalla proprietà dell'impianto
art. 135 D.Lgs. n. 152 del 2006
invocato per negare il potere sanzionatorio dell'ente provinciale/metropolitano; la Corte lo ritiene non decisivo alla luce della disciplina delle competenze e della delega regionale
richiamato in relazione alla notificazione del provvedimento sanzionatorio e alla regolarità della contestazione
art. 3 L.R. Liguria n. 43 del 1995
richiamato per affermare che l'ente provinciale era comunque preposto alla tutela delle acque dall'inquinamento
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative ambientali, il vizio di incompetenza dell'organo che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione è rilevabile d'ufficio solo se si tratta di incompetenza assoluta, ossia quando l'atto concerne una materia del tutto estranea alla sfera di attribuzioni dell'amministrazione procedente; se invece il problema riguarda il riparto interno di competenze tra enti legittimati a occuparsi della medesima materia, si è in presenza di incompetenza relativa, che deve essere dedotta tempestivamente dalla parte.
- La notificazione di un'ordinanza-ingiunzione alla sede della persona giuridica, con consegna a soggetto incaricato del ritiro degli atti, è idonea a perfezionare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, senza che assuma rilievo, ai fini della validità della notifica, l'erronea indicazione della persona fisica che riveste o ha rivestito la carica di legale rappresentante.
- Nei illeciti ambientali relativi a scarichi non autorizzati, la responsabilità sanzionatoria non dipende dalla proprietà dell'impianto, ma dalla effettiva condotta di effettuazione o mantenimento dello scarico senza autorizzazione; la titolarità del bene è quindi irrilevante se il soggetto gestisce o mantiene l'impianto in violazione della disciplina autorizzatoria.
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