Cassazione Civile, Sentenza n. 18771/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione di una sentenza di conferma (C.T.R. Campania) di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 (recupero IRES e IVA), originato da riscontri fiscali nei confronti della società Nuova Santa Rosa s.r.l. e da successive verifiche della Guardia di Finanza sulla posizione della ricorrente. Il ricorso per cassazione articolava dieci motivi volti a censurare la validità formale e la motivazione dell'avviso di accertamento (mancata sottoscrizione, difetto di motivazione, uso di presunzioni, mancato riconoscimento di costi, nullità, violazioni di norme amministrative e di garanzia), nonché supposte carenze nella motivazione e nell'esame delle prove da parte della C.T.R.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché formulati in modo generico o apodittico, attaccavano direttamente l'avviso di accertamento senza confrontarsi con la sentenza impugnata, non riportavano né allegavano l'atto impugnato né ne localizzavano il contenuto nel fascicolo di merito, e non dimostravano che le questioni fossero state tempestivamente sollevate nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro cinquecentotrenta per compensi, oltre alle spese prenotate a debito). La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per vizi formali dell'avviso (sottoscrizione e potere di rappresentanza del firmatario). La Corte ha ritenuto che tali censure non fossero adeguatamente dedotte in relazione alla sentenza impugnata e non fossero corredate dagli atti necessari (allegazione/localizzazione dell'avviso), rendendole inammissibili.
Richiamato dalla ricorrente fra le norme violate dall'atto impositivo; la Corte non ha esaminato il merito perché il motivo non è stato specificamente confrontato con la decisione impugnata.
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato a supporto della doglianza sulla motivazione dell'atto. La Corte ha osservato che la censura era generica e non adeguatamente collegata alla sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma chiave per la cassazione: i motivi fondati su violazione di legge e nullità devono essere formulati con specificità e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha applicato tali criteri per dichiarare inammissibili i motivi generici o che attaccavano direttamente l'atto impugnato senza localizzarlo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunzione dei funzionari che hanno compilato l'atto; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente contestualizzata rispetto alla sentenza impugnata.
Richiamato in tema di onere della prova. La Corte ha rilevato che la ricorrente non ha specificato quali fatti non sarebbero stati provati né ha collegato la censura alla motivazione della sentenza d'appello.
Invocato relativamente all'accertamento induttivo e alla determinazione della base imponibile. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata non affrontava la questione e la ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato il tema nei gradi di merito.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adeguatamente contestualizzato l'affermazione rispetto alla sentenza impugnata, rendendo il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha applicato/disposto la comunicazione relativa all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato dovuto dalla ricorrente, rilevando l'esistenza dei presupposti per tale versamento.
d.lgs. n. 546/1992 (art. 36 e altre disposizioni)
Richiamato nella doglianza sulla nullità della sentenza/omessa pronuncia; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di specificità e mancato confronto con la decisione impugnata.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente contestare direttamente l'atto amministrativo impugnato se non si mostra come la decisione di merito lo abbia considerato o omesso di considerarlo.
- Gli atti fondamentali (es. avviso di accertamento) devono essere allegati o almeno localizzati nel fascicolo di causa e il loro contenuto essenziale deve essere trascritto nel ricorso per consentire l'esame dei motivi in Cassazione.
- Le questioni di nullità formale o di competenza del sottoscrittore dell'atto vanno tempestivamente sollevate nei gradi di merito e adeguatamente documentate; in Cassazione la mancata prova della tempestiva deduzione comporta inammissibilità.
- I motivi di cassazione non possono essere formulati in modo generico o meramente assertivo: occorre precisione, esposizione delle ragioni giuridiche e indicazione chiara dei punti della sentenza impugnata che si contestano.
- Per censurare l'uso di presunzioni o l'insufficienza della prova è necessario indicare con precisione quali fatti non sarebbero provati e come la sentenza impugnata li abbia valutati in modo erroneo.
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