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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22156/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, relativo a IRES, IRAP, IVA e altre imposte, emesso nei confronti di una società poi posta in liquidazione. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo: a) l'avviso legittimamente motivato per relationem mediante richiamo a un PVC ritualmente conosciuto; b) non provata dalla contribuente l'inerenza e l'effettività dei costi portati da fatture contestate, anche alla luce delle dichiarazioni del legale rappresentante e dei dipendenti della società fornitrice, nonché dell'assenza di riscontri contabili presso quest'ultima. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972, sostenendo che mancasse l'allegazione del PVC e degli atti delle indagini e che la motivazione dell'avviso fosse quindi insufficiente; 2) violazione delle norme su accertamento, deducibilità dei costi e onere della prova, assumendo che l'Ufficio non avesse dimostrato l'inesistenza dei costi e che la CTR avesse valorizzato indebitamente presunzioni e dichiarazioni di terzi, senza considerare contabilità, documentazione fiscale e pagamenti tracciati; 3) violazione degli artt. 67 d.P.R. 600/1973 e 163 d.P.R. 917/1986, per non avere considerato un asserito maggior reddito già oggetto di altro separato accertamento; 4) nullità per omessa pronuncia ex artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 sulla censura di doppia imposizione. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: il richiamo per relationem al PVC era sufficiente perché il PVC era stato ritualmente conosciuto dalla contribuente e il ricorrente non aveva specificato quali ulteriori atti fossero indispensabili alla motivazione né quale concreto pregiudizio difensivo ne fosse derivato; inoltre, in tema di costi deducibili e detrazione IVA, grava sul contribuente l'onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi, mentre l'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza dell'operazione anche per presunzioni, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per novità della questione sulla doppia imposizione, proposta solo in appello e non già nel giudizio di primo grado; la Corte ha comunque osservato che il principio di concordanza degli accertamenti ha carattere tendenziale e non impedisce rettifiche distinte per diverse imposte. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la validità della motivazione dell'avviso di accertamento per relationem al PVC già conosciuto dalla contribuente e ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla mancata prova dell'effettività/inerenza dei costi contestati. Ha inoltre dichiarato inammissibili, per novità, le censure sulla doppia imposizione e sull'asserita omessa pronuncia della CTR, osservando che la relativa questione era stata introdotta solo in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La motivazione dell'avviso può essere resa per relationem mediante richiamo a un PVC conosciuto dal contribuente, senza necessità di allegare ulteriori atti non indispensabili alla comprensione della pretesa.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    La doglianza sulla motivazione dell'atto IVA è infondata se il contribuente non dimostra quale ulteriore contenuto documentale fosse necessario per integrare la motivazione già sufficiente.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati va correlato alla funzione integrativa della motivazione: occorre allegare o riportare il contenuto solo degli atti effettivamente necessari a integrare le ragioni dell'atto impositivo.

  • art. 3, comma 3, L. n. 241/1990

    Il richiamo ad altri atti è rilevante solo se serve a integrare una motivazione altrimenti insufficiente; se il rinvio ha valore meramente narrativo, non sussiste obbligo di integrale allegazione.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento dei redditi, il costo può essere disconosciuto se il contribuente non ne prova esistenza, inerenza e coerenza economica, specie a fronte di elementi presuntivi di inesistenza dell'operazione.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Ai fini IVA l'Ufficio può contestare la detrazione quando fornisce prova, anche presuntiva, dell'inesistenza delle operazioni fatturate.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    Le contestazioni su operazioni fatturate inesistenti possono fondarsi su un compendio presuntivo che sposti sul contribuente l'onere di prova contraria.

  • art. 109, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    La deducibilità del costo richiede prova dell'effettività, dell'inerenza e della destinazione alla produzione; la mera regolarità formale di contabilità e pagamenti non basta.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione del costo e della detrazione IVA; una volta provata presuntivamente l'inesistenza dell'operazione, deve fornire prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro di impugnazione per le dedotte violazioni di legge sui profili di motivazione dell'avviso e sull'onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omessa pronuncia della CTR sulla questione di doppia imposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che il motivo sia stato effettivamente devoluto al giudice di merito; la Corte ha però rilevato la novità della questione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, rispetto alla censura di omessa pronuncia.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    È richiamato come espressione del divieto di domande nuove in appello, applicabile anche nel processo tributario.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Nel rito tributario preclude la proposizione di nuove domande/questioni in appello; la violazione è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere nel merito, senza rinvio, quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto e la soluzione è già imposta dal diritto applicabile.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È richiamato a fondamento del principio di ragionevole durata del processo e dell'economia processuale nella decisione senza rinvio.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla denunciata doppia imposizione, ma la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per novità.

  • art. 163 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso coordinamento degli accertamenti; la questione è stata ritenuta nuova.

  • art. 10, comma 2, n. 2, L. n. 825/1971

    Il principio di concordanza degli accertamenti ha carattere tendenziale e non impedisce accertamenti separati per imposte diverse.

Massime di principio

  • In materia di avvisi di accertamento, la motivazione per relationem è valida quando l'atto richiamato è già conosciuto dal contribuente e il contenuto richiamato è sufficiente a sorreggere la pretesa; l'obbligo di allegazione non si estende agli atti richiamati solo in modo narrativo o non necessari a integrare la motivazione.
  • La contestazione della deducibilità di costi e della detrazione IVA segue una ripartizione dell'onere probatorio per cui il contribuente deve provare esistenza, inerenza e coerenza economica del costo, mentre l'Ufficio può provare anche per presunzioni l'inesistenza dell'operazione; una volta raggiunta tale prova presuntiva, il contribuente deve dimostrare l'effettiva realtà dell'operazione e l'eventuale diversa imputazione soggettiva.
  • La regolarità formale della contabilità e dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Amministrazione abbia fornito un compendio presuntivo serio di operazioni inesistenti.
  • Le questioni nuove, non dedotte nel giudizio di primo grado e introdotte solo in appello, non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione; il divieto opera anche nel processo tributario e può essere rilevato d'ufficio.
  • Il principio di concordanza degli accertamenti ha natura tendenziale e non impedisce che l'Amministrazione proceda a rettifiche distinte per imposte diverse, anche se riferite al medesimo nucleo fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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