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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24393/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno d'imposta 2013, fondato sulla contestazione di operazioni ritenute dall'Ufficio in parte soggettivamente inesistenti e in parte oggettivamente inesistenti, con richiamo anche alla sproporzione tra costi dedotti e reddito dichiarato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo non adeguatamente provate dall'Amministrazione né la triangolazione fraudolenta ai fini IVA né le specifiche operazioni oggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette, e aveva compensato le spese. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e sulla prova presuntiva in materia di fatture per operazioni inesistenti: con il primo censura la parte della decisione che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA, ha richiesto la dimostrazione della triangolazione, del reale fornitore e del vantaggio fiscale; con il secondo contesta la parte relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti e alla deducibilità dei costi, sostenendo che la CTR non ha valorizzato gli indizi offerti dall'Ufficio (assenza di strutture, mezzi, personale, incongruità del reddito) e ha imposto una prova eccessiva e non necessaria. La contribuente resiste con controricorso, propone ricorso incidentale sulla compensazione delle spese e ricorso incidentale condizionato su contraddittorio endoprocedimentale e motivazione dell'atto, ma tali censure vengono assorbite o dichiarate inammissibili.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, rilevando che la CTR ha errato nel governo delle regole probatorie sia per le operazioni soggettivamente inesistenti sia per quelle oggettivamente inesistenti. In particolare, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo a circostanze ritenute irrilevanti (mancata individuazione del reale fornitore, mancata dimostrazione del vantaggio della triangolazione, sede italiana dei soggetti emittenti) e non ha correttamente valutato gli indizi offerti dall'Ufficio, omettendo di verificare la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi e la congruità del reddito rispetto ai costi dedotti. Il motivo del ricorso incidentale della contribuente sulle spese resta assorbito per effetto dell'accoglimento del principale; i motivi del ricorso incidentale condizionato sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, perché proposti dalla parte risultata vittoriosa in appello. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IVA, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione non spetta se l'Amministrazione dimostra, anche con presunzioni, che il fornitore era fittizio e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • Per provare l'operazione soggettivamente inesistente non è necessario dimostrare tutti gli elementi della frode carosello, né l'identità del reale fornitore o il vantaggio conseguito dai partecipanti; ciò che rileva è la prova della fittizietà del contraente e della consapevolezza del destinatario.
  • L'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio in materia di operazioni inesistenti anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti, quali la mancanza di struttura organizzativa, di mezzi, di personale o altri elementi sintomatici di non reale operatività del soggetto fatturante.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi sufficienti sull'inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente la prova contraria dell'effettività delle operazioni e, nelle ipotesi soggettivamente inesistenti, della propria buona fede e della diligenza esigibile.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non bastano a vincere la prova presuntiva dell'Ufficio, perché tali strumenti possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito deve valutare gli indizi dell'Ufficio nel loro complesso prima di esaminare la prova contraria del contribuente; è erroneo fondare la decisione su elementi non decisivi o pretendere dall'Amministrazione prove non richieste dall'ordinamento.
  • Nel processo tributario, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello è inammissibile per carenza di interesse, perché le questioni assorbite o non esaminate potranno essere riesaminate solo in caso di rinvio a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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