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Sentenza

Sentenza del 16/11/2021 n. 34537 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava le sentenze della CTR che avevano annullato gli avvisi di accertamento (2008) emessi nei confronti dell'Associazione Polisportiva S. B. per imposte dirette e IVA, nonché gli avvisi emessi nei confronti dei soci V.F. e V.A. per l'imputazione del reddito d'impresa. La questione centrale era se l'Associazione avesse esercitato un'attività commerciale (gestione stabilimento balneare e somministrazione di alimenti e bevande anche a non soci) imponibile e imponibile ai fini IVA, con conseguente imputazione del reddito ai soci. In cassazione l'Amministrazione deduceva tre motivi: (1) illogicità e motivazione apparente della CTR nel ritenere non commerciale la somministrazione; (2) violazione delle norme sostanziali e del riparto dell'onere della prova; (3) omissione di esame di fatti decisivi (in particolare: prezzi praticati agli associati in linea con i prezzi di mercato, non mera copertura dei costi, e corresponsione ai soci di compensi rilevanti pari a 30.000 euro annui).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi n. 1 e n. 2 e ha accolto il motivo n. 3. Ha ritenuto che la CTR, pur avendo espresso una motivazione minima, abbia omesso di esaminare fatti decisivi allegati e documentati (prezzi praticati, eccedenza dei corrispettivi rispetto ai costi e rilevanti erogazioni ai soci) che potevano incidere sulla qualificazione dell'attività come commerciale. Per tale ragione le sentenze della CTR sono state cassate limitatamente al motivo accolto e il procedimento è stato rinviato alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio in diversa composizione per nuovo esame, con disposizione sulla regolarizzazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata in relazione alla potestà accertativa dell'Amministrazione e alla rettifica dei redditi d'impresa di soggetti associativi; utilizzata a fondamento degli avvisi emessi nei confronti dell'associazione

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per la disciplina IVA; la questione era se le prestazioni di somministrazione fossero imponibili ai fini IVA come attività commerciale

  • art. 2195 c.c.

    richiami normativi relativi alla classificazione delle attività tra imprenditoriali e non, invocati dalla parte resistente/ricorrente per contestare qualificazione d'impresa

  • art. 148 TUIR

    riferimento alla tassazione dei redditi d'impresa e alle regole di determinazione del reddito imponibile

  • D.Lgs. n. 446 del 1997

    richiamato nella parte per profili di natura tributaria connessi alla qualificazione dell'attività e relative imposte locali/fiscali

  • Codice Civile

    art. 2697 c.c.; art. 2727 c.c.; art. 2729 c.c.

    richiami relativi al riparto dell'onere della prova e alla valutazione delle prove documentali e presunzioni; la Corte ha però ritenuto che il giudice di merito abbia raggiunto una valutazione probatoria che va riesaminata in relazione ai fatti non considerati

  • Legge n. 69 del 2009

    norma che disciplina le notificazioni dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha confermato la legittimità delle notificazioni operate dall'Avvocatura senza previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine

  • Legge n. 53 del 1994

    richiamata dalla difesa per contestare le notifiche, ma la Cassazione ha escluso la sua applicabilità agli Avvocati dello Stato alla luce della L. n. 69/2009

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; art. 366 c.p.c.

    articoli invocati come motivi di cassazione: vizio di motivazione (n.4), violazione di legge e omessa esamina di fatto decisivo (n.3 e n.5). La Corte ha accolto il vizio per omesso esame di fatto decisivo (n.5) e rigettato gli altri motivi

  • D.L. n. 83 del 2012

    art. 54 (modifica art. 360 c.p.c.)

    richiamato in relazione alla formulazione attuale delle norme di cassazione sul vizio motivazionale e omessa valutazione di fatti decisivi

  • Corte di Giustizia UE

    citazione giurisprudenziale per principi relativi a organismi senza fini di lucro e al rilievo della distribuzione di utili ai soci come indicatore di attività commerciale

Massime di principio

  • La qualificazione di attività di associazioni come commerciali richiede un esame complessivo e motivato di fatti economici concreti: non basta un unico episodio isolato per escludere o affermare la commercialità se esistono elementi sistematici contrari o a favore.
  • Fatti decisivi ai fini della qualificazione commerciale comprendono: prezzi praticati (se corrispondenti a prezzi di mercato o superiori ai costi), frequenza dell'attività, modalità e destinatari della somministrazione, e distribuzione di utilità o compensi ai soci.
  • Se il giudice di merito omette di considerare documenti o circostanze rilevanti (es. PVC, listini, pagamenti ai soci), la decisione è suscettibile di cassazione per omesso esame di fatto decisivo e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione nel merito.
  • L'onere della prova in materia tributaria resta in capo all'Amministrazione per dimostrare la sussistenza di un'attività commerciale; tuttavia, elementi oggettivi come prezzi di mercato e rilevanti erogazioni ai soci costituiscono indizi forti che il giudice deve valutare espressamente.
  • Le notifiche compiute dall'Avvocatura dello Stato secondo le modalità previste dalla L. n. 69/2009 sono valide anche senza l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, ai fini processuali.
  • Quando giudizi fra soggetti collegati (società/associazione e soci) vertono sulla stessa vicenda impositiva, è opportuno valutare la riunione dei procedimenti per ragioni di economia processuale, purché siano rispettati i requisiti di conoscenza reciproca degli atti e dell'identità di causa petendi e di decisioni.
  • In contenziosi su associazioni senza scopo di lucro, la presenza di pagamenti significativi ai soci è un elemento che può far ritenere una destinazione commerciale o di distribuzione degli utili, rilevante anche ai fini IVA e IRPEF/IRI.

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