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Sentenza

Sentenza del 16/11/2021 n. 5122 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Processo telematico - Art.16 bis, comma 3, d.lgs. n.546/1992 - Interpretazione autentica - Art. 16, comma 2, d.l. n. 119/2018 - Utilizzo della modalità telematica - Scelta della controparte - Irrilevanza - Svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche - Irrilevanza - Costituzione telematica a fronte di ricorso notificato in forma cartacea - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Questione relativa alla legittimità dell'utilizzo della modalità telematica per la costituzione in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonostante il ricorso sia stato notificato e depositato dal contribuente in forma cartacea, alla luce dell'interpretazione dell'art. 16 bis d.lgs. n. 546/1992 fornita dall'art. 16, comma 2, d.l. n. 119/2018.

La decisione

Il d.l. n. 119/2018 (art. 16, comma 2) fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 16 bis d.lgs. n. 546/1992 stabilendo che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e indipendentemente dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Di conseguenza è ritenuta legittima la costituzione telematica dell'Agenzia delle Entrate anche se il ricorso è stato notificato e depositato in forma cartacea dal contribuente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 16 bis, comma 3

    Riguarda la modalità telematica nel processo tributario; è stata interpretata alla luce del d.l. n. 119/2018 quale norma applicabile per l'utilizzo autonomo della modalità telematica da parte delle parti.

  • d.l. n. 119/2018, art. 16, comma 2

    Interpretazione autentica dell'art. 16 bis d.lgs. n. 546/1992: consente alle parti di usare la modalità telematica in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla scelta della controparte e dall'eventuale svolgimento analogico del primo grado.

Massime di principio

  • Ciascuna parte può autonomamente scegliere la modalità telematica per costituirsi in giudizio, anche se l'altra parte ha utilizzato modalità cartacee.
  • La possibilità di utilizzare il processo telematico non viene esclusa dal fatto che il giudizio di primo grado si sia svolto in modalità analogica.
  • La costituzione telematica effettuata da un'amministrazione pubblica è valida e legittima anche in presenza di notifiche e depositi cartacei da parte dell'avversario.
  • L'interpretazione autentica ex d.l. 119/2018 ha effetti su tutti i gradi di giudizio: il ricorso alla telematica può avvenire indipendentemente dallo stato procedimentale precedente.
  • In situazioni analoghe si deve garantire il rispetto delle regole tecniche e dei termini previsti per gli atti telematici; l'uso della telematica non comporta automaticamente nullità se effettuato correttamente.
  • Per evitare contestazioni procedurali è comunque consigliabile documentare la corretta trasmissione telematica (ricevute, segnature temporali, ecc.) e verificare gli eventuali regolamenti del giudice che disciplinano l'uso della piattaforma telematica.

Testo integrale

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