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Sentenza

Sentenza del 16/11/2021 n. 487 - Comm. Trib. Prov. Modena

IVA - sanzioni - violazioni formali - mancata trasmissione della dichiarazione d'intento - punibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la società ha omesso la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento valida a dimostrare l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA (art. 8 d.P.R. n. 633/1972) per operazioni intracomunitarie/esportazioni; la questione era se tale omissione costituisse una violazione meramente formale non punibile ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997 o una violazione punibile in quanto arrecante pregiudizio all'attività di controllo

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione della dichiarazione d'intento non sia una mera formalità: l'obbligo è funzionale a consentire un efficace controllo sull'applicazione del regime IVA non imponibile e, nella specie, la mancata trasmissione ha impedito all'Agenzia di apprezzare lo status di esportatore abituale e la disponibilità di plafond della società. Pertanto la violazione è punibile e il ricorso della società è stato respinto

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis

    la norma esclude la punibilità per le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento; il giudice ha ritenuto che tale esclusione non si applica alla mancata trasmissione della dichiarazione d'intento perché la stessa ostacola il controllo

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 8

    disciplinando la non imponibilità IVA per specifiche operazioni (esportazioni, cessioni intracomunitarie), l'art. 8 è collegato all'obbligo di dimostrare la legittimità del regime (es. mediante dichiarazione d'intento); l'assenza della comunicazione impedisce di verificare la sussistenza dei presupposti (status di esportatore abituale e plafond)

Massime di principio

  • La distinzione tra violazione formale e violazione meramente formale dipende dall'effettivo pregiudizio arrecato all'attività di controllo e dall'incidenza sulla determinazione della base imponibile o del versamento: se c'è pregiudizio, la violazione è punibile.
  • L'obbligo di trasmettere la dichiarazione d'intento è strumentale al controllo della corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA; la sua omissione, poiché impedisce all'Amministrazione di verificare status e plafond, deve essere considerata rilevante e sanzionabile.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe trasmettere tempestivamente la dichiarazione d'intento e conservare prove documentali dell'avvenuta comunicazione; la produzione tardiva di prove potrebbe non essere sufficiente a escludere la punibilità se nel frattempo è stato impedito il controllo.
  • Per valutare la sanzionabilità occorre considerare concretamente se l'omissione abbia ostacolato l'attività di accertamento: se è dimostrabile che nessun pregiudizio è stato subito dall'Amministrazione e che i presupposti sono comunque verificabili, può sussistere spazio per attenuazioni, ma la regola generale è la punibilità dell'omissione della dichiarazione d'intento.
  • Per gli operatori che ricevono fatture assoggettate a non imponibilità su dichiarazione d'intento è buona prassi verificare la trasmissione all'Agenzia e conservare ricevute o acquisire dichiarazioni idonee a dimostrare la regolarità del regime, onde evitare il rischio di contestazioni sanzionatorie.

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