Sentenza del 16/11/2021 n. 4123 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2014 relativo a tre fabbricati (due D/1 e uno D/10). Il Comune ha negato l'esenzione per il fabbricato accatastato D/10 ritenendolo non rurale/ non strumentale all'attività agricola in quanto la società avrebbe svolto prevalentemente attività di produzione e cessione di energia oltre i limiti previsti dalla L. 89/2014, art. 22, comma 1-bis. La società ricorrente ha sostenuto che è impresa agricola (IAP), che la produzione di mais destinata all'impianto biomasse proviene prevalentemente dal fondo e che la produzione di energia è attività connessa ex art. 2135 c.c.; perciò il fabbricato D/10 è rurale e pertanto esente ai sensi dell'art. 1, comma 708, L. 147/2013.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XIII, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello della società e annullando l'avviso di accertamento IMU relativo al fabbricato D/10. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il classamento catastale (categorie A/6 o D/10) costituisce elemento oggettivo idoneo a riconoscere la ruralità ai fini dell'esenzione; spetta dunque al Comune dimostrare l'insussistenza dei requisiti di ruralità mediante idonea prova, ovvero impugnare l'attribuzione catastale presso l'Agenzia del Territorio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese sono compensate.
Norme richiamate
Definisce le attività agricole e le attività connesse; la produzione/trasformazione/valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo rientra tra le attività connesse che possono qualificare un immobile come strumentale all'attività agricola.
art. 1, comma 708, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
Introduce l'esenzione IMU per i fabbricati rurali dotati dei requisiti di ruralità; riconosce rilevanza all'accatastamento per l'individuazione della ruralità.
art. 22, comma 1-bis, Legge 89/2014
Stabilisce che la produzione/cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche entro certi limiti (2.400.000 kWh/anno e 260.000 kWh/anno rispettivamente) e la produzione di carburanti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo si considerano attività connesse ai fini agricoli; la norma disciplina anche profili fiscali diretti (reddito forfettario al 25% oltre tali limiti) ma non modifica automaticamente il regime IMU senza accertamento catastale.
art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993 (richiamato)
Attribuiva il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, collegandosi alla disciplina catastale per la qualificazione degli immobili come rurali.
art. 13, DL 201/2011, comma 8 (richiamato)
Norma originaria sull'IMU e sui fabbricati rurali; storicamente ha contribuito al quadro normativo che assegna rilievo al classamento catastale per la determinazione della ruralità fiscale.
art. 7, comma 2-bis, DL 70/2011 (richiamato)
Prevede la possibilità di domanda di attribuzione o variazione della categoria catastale all'Agenzia del Territorio; il classamento catastale è elemento determinante per il riconoscimento della ruralità.
Giurisprudenza: Cass. n. 18565/2009, Cass. n. 8845/2010, Cass. n. 12303/2020 (e Cass. n. 12030/2020 citata)
La Corte di Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo cui l'accatastamento in categoria rurale (A/6 o D/10) costituisce elemento decisivo per il riconoscimento dell'esenzione IMU per fabbricati rurali; in presenza di classamento catastale, l'Amministrazione comunale deve dimostrare l'insussistenza dei requisiti di ruralità o impugnare il classamento presso l'Agenzia del Territorio.
Massime di principio
- L'accatastamento in categoria rurale (D/10 o A/6) è elemento oggettivo rilevante per la qualificazione del fabbricato come rurale ai fini IMU; il Comune non può svalutare unilateralmente tale classamento senza impugnare l'attribuzione catastale o fornire prova contraria.
- La qualificazione dell'attività come 'connessa' ex art. 2135 c.c. si valuta sulla base della prevalenza dei prodotti provenienti dal fondo e del collegamento tecnico-economico con l'attività agricola; la mera vendita dell'energia non esclude in partenza la connessione se la materia prima proviene prevalentemente dal fondo gestito dall'impresa agricola.
- La norma che fissa limiti di produzione (art. 22, comma 1-bis, L. 89/2014) incide soprattutto sulla determinazione del reddito ai fini diretti (IRPEF/IRES) e sull'applicazione di regimi forfettari per le eccedenze, ma non sostituisce il necessario accertamento catastale ai fini IMU.
- L'onere della prova sull'effettiva mancanza dei requisiti di ruralità grava sul Comune; per contestare l'esenzione IMU il Comune deve produrre elementi documentali idonei o impugnare il classamento catastale presso l'Agenzia del Territorio.
- In casi simili è utile che il contribuente fornisca documentazione (certificazioni IAP, flussi produttivi, contratti di approvvigionamento, contabilità) che dimostri la prevalenza dei prodotti del fondo nell'attività connessa; il Comune può richiedere CTU o dati contabili, ma la valutazione rimane vincolata al classamento catastale salvo prova contraria.
- Per ridurre il rischio di contestazioni IMU, se un immobile è effettivamente rurale è preferibile mantenere coerente la documentazione catastale (domanda/variazione catastale se necessario) e conservare evidenze della connessione tra attività agricola e utilizzo dell'immobile.
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