Sentenza del 16/11/2021 n. 783 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Successione nell'obbligazione tributaria: ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR n. 602/73 la successione è limitata alla quota posseduta, e nel presupposto e limite di quanto il bilancio di liquidazione abbia assegnato al socio della società a responsabilità limitata - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava ingiunzioni per omesso versamento di contributi unificati integrativi per procedimenti promossi dalla società N. s.r.l. contestando: l'intrasmissibilità alle persone fisiche delle sanzioni amministrative comminate alla società; la responsabilità dei soci limitata alla quota di capitale e, soprattutto, ai proventi effettivamente attribuiti in sede di bilancio finale di liquidazione; l'omessa verifica da parte dell'Ufficio del bilancio di liquidazione e dell'eventuale riparto ai soci (la sua quota era 0,32%). Sosteneva che, per effetto dell'art. 36, comma 3, DPR 602/73 e dell'art. 2495 c.c., la successione nell'obbligazione tributaria è limitata al valore dei beni ricevuti in liquidazione e proporzionalmente alla quota posseduta, e che le sanzioni amministrative non sono trasmissibili ai soci.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila ha accolto l'appello del ricorrente. Ha ritenuto che le sanzioni amministrative, nel caso concreto, non siano trasmissibili ai soci ai sensi dell'art. 8 D.lgs. n. 472/1997, poiché il fatto sanzionatorio si è verificato prima della cancellazione della società. Ha affermato l'applicabilità dell'art. 36, comma 3, DPR n. 602/73 secondo cui, ove sia avvenuta una distribuzione di beni in fase di liquidazione, la responsabilità dei soci verso i creditori sussiste entro il doppio limite: del valore dei beni distribuiti e proporzionalmente alla quota posseduta; ciò concorda con la disciplina civilistica (art. 752 c.c. e ss.). Ha quindi stabilito che l'Ufficio doveva accertare concretamente l'eventuale riparto consultando il bilancio finale di liquidazione. Ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
DPR n. 602/1973 art. 36 comma 3
"I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte ... nel limite del valore dei beni stessi ... Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio ..."
La Corte ha interpretato la norma come fonte della presunzione che, se vi è stata distribuzione in liquidazione, la responsabilità del socio verso i creditori tributari è limitata sia al valore dei beni distribuiti sia proporzionalmente alla quota detenuta; l'Ufficio deve accertare il riparto tramite il bilancio di liquidazione.
Codice Civile art. 2495
Richiamata per il principio secondo cui i debiti non liquidati della società estinta possono trasferirsi ai soci, ma entro i limiti di responsabilità ivi indicati: nella pratica operativa tale limite si concreta nella misura di quanto riscosso dai soci in sede di liquidazione (o nei limiti previsti dal codice civile).
Codice Civile artt. 752 e ss.
Richiamati per analogia alla successione ereditaria: se l'obbligazione era solidale, il vincolo rimane ma si limita per ciascun coerede alla concorrenza della propria quota ereditaria; la Corte li usa per spiegare la limitazione della responsabilità dei singoli soci.
D.lgs. n. 472/1997 art. 8
La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 8, che prevede l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi o successori, con conseguente esclusione della trasmissione delle sanzioni comminate alla società verso l'ex socio, dato che la violazione era antecedente alla cancellazione della società.
Decreto legislativo n. 269/2003 art. 7
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le sanzioni relative al rapporto fiscale delle società sono esclusivamente a carico della persona giuridica; la Corte ha comunque basato la decisione sull'art. 8 D.lgs. 472/1997 e sull'art. 36 DPR 602/73.
D.lgs. n. 175/2014 art. 28 comma 4
Richiamato dall'Ufficio per sostenere una durata quinquennale di "sopravvivenza" della società rispetto all'obbligazione tributaria; la Commissione non ha ritenuto decisiva tale eccezione rispetto alla necessità di accertare il riparto in liquidazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., sent. nn. 6070/6071/6072 del 12.3.2013 e successive pronunce)
La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata dalle parti e dall'Ufficio per sostenere il trasferimento dei debiti ai soci; la Commissione ha tuttavia interpretato tali precedenti nel senso che la responsabilità dei soci di capitali resta comunque limitata ai proventi effettivamente attribuiti in sede di liquidazione e che grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuto riparto.
Massime di principio
- La responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta è, per le società di capitali, limitata al valore dei beni ricevuti in liquidazione e proporzionalmente alla quota di partecipazione, salvo prova contraria.
- Le sanzioni amministrative personali comminate alla società non sono automaticamente trasmissibili ai soci: se il fatto sanzionatorio è antecedente alla cancellazione, trova applicazione l'intrasmissibilità delle sanzioni (art. 8 D.lgs. 472/1997).
- Spetta all'Amministrazione finanziaria accertare concretamente l'esistenza e l'entità del riparto ai soci consultando il bilancio finale di liquidazione; senza tale prova la responsabilità personale del socio si estingue nei limiti richiesti.
- La presunzione prevista dall'art. 36, comma 3, DPR 602/73 opera sul quantum (presunzione proporzionale al capitale) ma non sull'an (l'evento della distribuzione): l'Amministrazione può comunque dissolvere la presunzione con prove contrarie.
- In situazioni analoghe conviene verificare: data della violazione rispetto alla cancellazione della società; esistenza di riparti documentati nel bilancio di liquidazione; la natura delle somme attribuite (biennio precedente per taluni tributi) e l'onere probatorio a carico dell'Ufficio.
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