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Sentenza

Sentenza del 16/11/2021 n. 5124 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notificazione del ricorso a mezzo pec - Notifica avvenuta prima del decreto attuativo - Irritualità - È tale - Invalidità della notifica - Esclusione - Raggiungimento dello scopo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto valida la notifica PEC ancorche irritualmente eseguita prima del decreto attuativo regionale, perché la consegna telematica ha raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto da parte dell'ente; pertanto non si e dichiarata l'invalidita della notifica

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il ricorrente aveva inviato la notifica del ricorso a mezzo PEC prima dell'adozione del decreto attuativo regionale previsto per disciplinare le modalità; si contestava l'irritualità della notificazione e la sua conseguente invalidità

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 16-bis, comma 3

    prevede la notificazione a mezzo PEC all'ente impositore; pur disciplinando modalita formali, la sua interpretazione consente che un'irritualita non determinante l'invalidita quando la notifica abbia effettivamente portato a conoscenza l'atto

  • d.m. n. 163/2013

    contiene disposizioni tecniche sulle modalita di utilizzo degli indirizzi telematici; la sentenza riconosce che la mancata piena conformita tecnica non e decisiva se e dimostrata la conoscenza dell'atto

  • d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018

    interventi normativi successivi che chiariscono e rafforzano il regime delle notificazioni telematiche; la giurisprudenza interpreta tali interventi in senso favorevole alla efficacia delle notifiche telematiche quando raggiungono lo scopo della conoscenza

  • Cass. 7665/2016

    giurisprudenza di legittimita che ha gia affermato la possibilita di convalidare notifiche telematiche irrituali se e dimostrata la conoscenza dell'atto

  • Cass. 20625/2017

    conferma il principio che l'irritualita della notificazione PEC non comporta automaticamente invalidita se lo scopo della conoscenza e raggiunto

  • Cass. 23620/2018

    ulteriore conferma della linea giurisprudenziale secondo cui la efficacia della notificazione telematica va valutata anche in base al risultato pratico della comunicazione, non solo in base alla ritualita formale

Massime di principio

  • La notificazione via PEC, anche se eseguita in modo irrituale rispetto a formalita successive o locali, puo essere considerata valida quando risulti che l'atto ha effettivamente raggiunto la conoscenza del destinatario.
  • L'irritualita formale della notificazione non determina automaticamente invalidita: contea la finalita della norma, ossia la conoscenza dell'atto da parte dell'amministrazione destinataria.
  • La prova dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario e decisiva: ricevute di avvenuta consegna, log di trasmissione, e altri elementi probatori sono determinanti per la convalida.
  • Le disposizioni tecniche e i decreti attuativi hanno rilievo, ma la loro mancata preventiva adozione non esclude automaticamente l'efficacia della notificazione se il risultato concreto e raggiunto.
  • In casi analoghi, l'onere di dimostrare l'assenza di conoscenza grava sul resistente; in mancanza di prova contraria la notificazione telematica tende ad essere ritenuta valida.

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