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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19804/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Nel 2012 l'Ufficio svolse controlli su due associazioni culturali riconducibili al ricorrente per verificare la loro effettiva natura associativa e il diritto alle agevolazioni della L. n. 398/1991, con successivo disconoscimento del regime agevolato. In parallelo, a seguito di indagini bancarie ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, furono emessi nei confronti del ricorrente avvisi di accertamento per gli anni 2008-2011, tra cui quello oggetto del giudizio relativo al 2011, con rideterminazione di redditi da lavoro autonomo dichiarati pari a zero, recupero di IVA e irrogazione di sanzioni. La CTR, in parte riformando la decisione di primo grado, dichiarò cessata la materia del contendere solo sul recupero relativo a prelievi non giustificati, per autotutela parziale dell'Ufficio successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, respinse per il resto l'appello principale del contribuente e accolse l'appello incidentale dell'Ufficio determinando il maggior reddito da lavoro autonomo. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulla deduzione dei costi, sostenendo che i costi dovessero essere riconosciuti forfetariamente; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e inutilizzabilità degli elementi acquisiti per asserita illegittimità del provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie; 3) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del principio di collaborazione e buona fede, deducendo di non essere stato posto in condizione di giustificare le movimentazioni bancarie; 4) violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente per mancata emissione di PVC e per asserita insufficienza del termine assegnato per la produzione documentale; 5) violazione delle norme sulle presunzioni bancarie e dell'onere probatorio, contestando la riferibilità al contribuente di conti correnti non a lui intestati e la mancata prova della fittizietà delle intestazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo fondato su indagini bancarie, i costi deducibili devono essere provati dal contribuente quanto a certezza e inerenza, senza riconoscimento forfetario da parte dell'Ufficio; ha respinto il secondo motivo affermando che l'autorizzazione alle indagini bancarie è atto endoprocedimentale, non equiparabile a un provvedimento impositivo e la sua eventuale irregolarità non comporta inutilizzabilità automatica degli elementi acquisiti; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per l'IVA il ricorrente non aveva allegato la prova di resistenza; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali, non alle sole indagini bancarie, e in ogni caso il ricorrente non aveva chiarito il rapporto tra le diverse acquisizioni istruttorie; ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che le verifiche bancarie possono estendersi anche a conti intestati a terzi quando ne emerga la sostanziale riferibilità al contribuente o la sua disponibilità operativa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    primo comma, n. 2; primo comma, n. 7; secondo comma

    consente l'acquisizione e la valorizzazione delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento presuntivo; l'invito al contraddittorio è facoltativo e le presunzioni operano anche su conti riferibili sostanzialmente al contribuente.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    attribuisce il potere di richiedere dati bancari e di presumere l'inerenza delle movimentazioni a operazioni imponibili anche in ambito IVA.

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente come norma sulla determinazione del reddito, ma la Corte ribadisce che i costi deducibili vanno provati dal contribuente nell'accertamento analitico-presuntivo.

  • art. 53 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa contrasto con la disciplina delle indagini bancarie e del riparto dell'onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo in caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni ritualmente introdotte, non quando la questione sia stata esaminata e decisa in modo ritenuto errato.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili grava sul contribuente.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    si applica agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali e non alle sole indagini bancarie; il termine dilatorio non opera automaticamente per accertamenti fondati su movimenti bancari.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in relazione al principio di collaborazione e buona fede, ma non determina un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nelle indagini bancarie.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato quanto alla motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, ma la Corte considera tale atto meramente preparatorio e interno.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi un vizio invalidante per l'accertamento bancario.

  • art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per contestare la riferibilità dei conti intestati a terzi; la Corte ammette il ricorso a conti di terzi quando vi sia sostanziale riferibilità al contribuente.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per delimitare l'obbligo di processo verbale e il perimetro dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente agli accessi presso locali.

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241

    l'assenza o irregolarità dell'autorizzazione non comporta invalidità se non ha arrecato concreto pregiudizio al contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e requisiti inferenziali delle stesse.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni utilizzabili nell'accertamento analitico-induttivo devono essere gravi, precise e concordanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'accertamento bancario analitico o analitico-presuntivo, i costi inerenti ai maggiori ricavi o compensi non vengono riconosciuti in via forfetaria: il contribuente deve dimostrarne certezza e inerenza con prova specifica.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura endoprocedimentale e interna; la sua eventuale irregolarità non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti né l'illegittimità dell'accertamento, in assenza di concreto pregiudizio per il contribuente.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo diversa previsione normativa; per i tributi armonizzati occorre verificare la concreta incidenza difensiva secondo la prova di resistenza.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente e non si estende automaticamente alle sole indagini bancarie.
  • Le indagini finanziarie possono legittimamente riguardare anche conti intestati a terzi quando l'Amministrazione dimostri, anche per presunzioni, la sostanziale riferibilità delle movimentazioni al contribuente o la disponibilità operativa del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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