Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dalla liquidazione della maggiore imposta di successione relativa a un de cuius, notificata a una coerede dopo la presentazione della denuncia di successione da parte di altro coerede. La contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario; la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato il ricorso originario. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro censure: (1) violazione delle norme sulla decadenza e prescrizione del potere impositivo, sostenendo che, decorso il termine quinquennale dall’apertura della successione, l’Amministrazione non potesse più pretendere l’imposta; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 346 del 1990, ritenuto lesivo di certezza del diritto, difesa, buon andamento e imparzialità; (3) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 97 Cost., per mancanza di sottoscrizione valida dell’avviso da parte del capo ufficio o di funzionario validamente delegato; (4) violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR posto a carico dell’Amministrazione la prova della regolarità della sottoscrizione e della delega del funzionario firmatario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le censure sulla sottoscrizione dell’atto, osservando che il ricorso non consentiva di verificare se la questione fosse stata ritualmente devoluta nei gradi di merito e richiamando la giurisprudenza secondo cui l’avviso è valido se sottoscritto da funzionario di carriera direttiva delegato, senza che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012 incida sulla validità dell’atto. Ha poi ritenuto infondate le doglianze su decadenza e legittimità costituzionale: l’art. 27, commi 4 e 6, d.lgs. n. 346 del 1990 prevede sì un termine di decadenza per la liquidazione d’ufficio in caso di omessa dichiarazione, ma, se la dichiarazione di successione è comunque presentata, l’imposta resta dovuta e l’Ufficio può controllare la dichiarazione e rettificarla, notificando l’avviso per la maggiore imposta. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva in realtà esaminato e respinto la questione costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 3, comma 3, L. n. 212 del 2000
invocato dalla ricorrente per sostenere la decadenza del potere impositivo
artt. 3, 24 e 97 Cost.
invocati per censurare la disciplina e la sua interpretazione in tema di imposta di successione
art. 27, commi 4 e 6, d.lgs. n. 346 del 1990
il termine quinquennale limita la liquidazione d’ufficio in caso di omessa dichiarazione, ma non elimina l’obbligo di pagamento né il potere dell’Ufficio di rettificare la dichiarazione presentata
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
l’avviso deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva/area terza
art. 97 Cost.
richiamato in relazione alla legittimità dell’azione amministrativa e alla delega di firma
invocato per sostenere che spettasse all’Amministrazione provare la regolarità della sottoscrizione e della delega
richiamato con riferimento alla facoltà dell’intimata di partecipare all’udienza senza svolgere difese
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
la sua declaratoria di incostituzionalità non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 346 del 1990
menzionato dalla ricorrente come disposizione interpretata in modo da prorogare illegittimamente i termini, ma la Corte nega tale lettura
Massime di principio
- In materia di imposta di successione, il decorso del termine di decadenza per la liquidazione d’ufficio non estingue automaticamente l’obbligazione tributaria quando la dichiarazione sia stata comunque presentata: l’imposta resta dovuta e l’Ufficio può rettificare la dichiarazione e richiedere la maggiore imposta.
- L’omessa pronuncia può configurarsi solo rispetto a una domanda o eccezione autonoma; non ricorre quando il giudice di merito abbia sostanzialmente esaminato e respinto la questione di costituzionalità o quando la censura sia prospettata in modo da non consentire di verificare il suo effettivo scrutinio nei gradi precedenti.
- L’avviso di accertamento tributario è valido se sottoscritto da un funzionario di carriera direttiva validamente delegato; la contestazione sulla sottoscrizione richiede una specifica e rituale deduzione della questione nei gradi di merito, altrimenti la censura in cassazione è inammissibile per novità o difetto di autosufficienza.
- La declaratoria di incostituzionalità di norme che incidono sull’organizzazione degli uffici fiscali non travolge automaticamente gli atti impositivi sottoscritti da funzionari delegati, se questi risultano comunque conformi alla disciplina applicabile e alla giurisprudenza di legittimità.
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