Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2006, con cui venivano recuperati alla società maggiori importi IVA, IRAP e IRES per utili extracontabili e ai soci maggiori IRPEF, assumendo la distribuzione di tali utili in ragione della ristretta base sociale. Gli accertamenti si fondavano su un PVC della Guardia di Finanza che ipotizzava l'interposizione fittizia di una società schermo per la realizzazione di vendite in realtà imputabili a un'altra società, con omissione dei versamenti fiscali da parte dell'interposta. La CTP rigettava i ricorsi, mentre la CTR accoglieva l'appello dei contribuenti ritenendo decaduto l'Ufficio dal potere di accertamento ai sensi degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, poiché la denuncia penale era stata presentata dopo l'emissione dell'avviso e riguardava fatti non integranti reato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini dipende dalla sola astratta configurabilità di un reato e dall'obbligo di denuncia, a prescindere dall'esito o dalla tempestività della denuncia; con il secondo denunciava omesso esame di fatti decisivi e di plurimi elementi istruttori, lamentando che la CTR avesse trascurato il compendio probatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio - Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, comprese quelle di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse indebitamente compiuto un vaglio fattuale sulla rilevanza penale delle condotte, mentre ai fini del raddoppio dei termini rileva solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e l'obbligo di denuncia penale, secondo il regime del doppio binario tra processo penale e procedimento tributario.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, nella versione applicabile ratione temporis, rileva la sola astratta configurabilità di un reato e l'obbligo di denuncia penale, senza che contino l'esito del procedimento penale, la prescrizione del reato o un successivo vaglio di merito sulla sua fondatezza.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
La disciplina del raddoppio dei termini in materia IVA segue la medesima logica: conta la sussistenza dei presupposti astratti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, non la concreta definizione del procedimento penale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al raddoppio dei termini di accertamento.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo era fondato sull'omesso esame di fatti decisivi e di elementi istruttori, ma è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- In tema di raddoppio dei termini per l'accertamento tributario, ciò che rileva è l'astratta configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante idonea a far sorgere l'obbligo di denuncia, non l'effettiva instaurazione, prosecuzione o definizione del procedimento penale.
- Il giudice tributario non può sostituirsi al giudice penale con un penetrante vaglio di merito sulla sussistenza del reato ai fini dell'applicazione del raddoppio dei termini, dovendo limitarsi a verificare la presenza dei presupposti legali in termini astratti.
- La presentazione della denuncia penale oltre il termine ordinario o l'eventuale archiviazione/prescrizione del reato non escludono, di per sé, l'operatività del raddoppio dei termini quando, al momento rilevante, sussistevano seri indizi di reato e il relativo obbligo di denuncia.
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