Cassazione Civile, Ordinanza n. 19741/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società concessionaria aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva confermato l'accoglimento, in primo grado, del ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento per TOSAP 2004 e TARSU-TIA 2004, emessi per l'occupazione di una superficie in località Grotte Passetto, ad Ancona. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 507/1993; violazione degli artt. 822, 823, 824, 825, 826, 828 e 830 c.c. e della normativa sui beni paesaggistici e del d.lgs. n. 42/2004, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; ulteriore violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 507/1993; omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di poteri, con adesione della controparte e del difensore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, aderita dalla resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre compensato le spese processuali per giusti motivi. Quanto al contributo unificato, ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
È richiamato come disposizione asseritamente violata nei motivi di ricorso; dal testo non emerge un'interpretazione nel merito, poiché il giudizio si estingue per rinuncia.
artt. 822, 823, 824, 825, 826, 828 e 830 c.c.
Sono citati in relazione alla dedotta violazione circa la natura giuridica dei beni e il relativo regime; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta estinzione del processo.
L. n. 1497/1939
Richiamata insieme al d.lgs. n. 42/2004 nella dedotta violazione; nessuna statuizione nel merito per rinuncia.
Richiamato insieme alla precedente normativa sui beni paesaggistici; non vi è decisione nel merito.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo.
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso di specie la rinuncia è stata ritenuta rituale.
In caso di rinuncia al ricorso con adesione della controparte, il processo si estingue e non opera la condanna alle spese in danno del rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per rinuncia con adesione, la Corte può compensare le spese processuali per giusti motivi e non opera la condanna alle spese in danno del rinunciante prevista dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di censura dedotti, poiché la definizione del processo è assorbita dall'estinzione.
- rami
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