Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla contestazione della quantificazione del canone demaniale marittimo dovuto per l'anno 2014 da parte della concessionaria di una pertinenza demaniale marittima adibita ad albergo/pensione. In primo grado la concessionaria aveva convenuto in giudizio l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comune di Rosolina. La Corte d'appello di Venezia aveva qualificato l'immobile come pertinenza demaniale destinata ad attività commerciale/terziario-direzionale e, ai fini del calcolo del canone, aveva applicato i valori OMI relativi agli immobili a destinazione produttiva anziché commerciale. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l'Agenzia del Demanio e il Ministero; la concessionaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità è stato poi rappresentato che la concessionaria aveva aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, con rituale domanda e pagamento degli importi dovuti.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia rientrava nell'ambito della definizione agevolata prevista dall'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, convertito dalla l. n. 126 del 2020, e che la concessionaria aveva presentato domanda rituale e versato quanto dovuto. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre posto le spese del processo estinto a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa previsione e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 100, comma 7, d.l. 14 agosto 2020, n. 104
ha introdotto una definizione agevolata dei procedimenti pendenti relativi al pagamento dei canoni per concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e per nautica da diporto, subordinata a domanda e versamento di importi ridotti
L. 13 ottobre 2020, n. 126
legge di conversione del d.l. n. 104 del 2020
art. 3, comma 1, lettera b), numero 2.1), d.l. 5 ottobre 1993, n. 400
articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2.1)
norma richiamata per individuare i criteri di calcolo dei canoni demaniali cui la definizione agevolata intende ridurre il contenzioso
art. 6, comma 13, ult. prop.
art. 6, c. 13, ult. prop.
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito la previsione sul raddoppio del contributo unificato
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
richiamata per affermare la natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria del raddoppio del contributo unificato
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
richiamata nello stesso senso
Cass. 18 luglio 2018, n. 19071
richiamata nello stesso senso
Massime di principio
- Quando una controversia rientra nella definizione agevolata prevista per i canoni demaniali marittimi e risulta che il concessionario abbia presentato rituale domanda e abbia versato gli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata assorbe la decisione sul merito delle questioni relative alla corretta quantificazione del canone.
- Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione applicabile nel caso concreto.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi tipici espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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