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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva versata in relazione alla partecipazione a un fondo di investimento immobiliare, imposta prevista dall'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010. La contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo l'illegittimità costituzionale e sovranazionale della disciplina retroattiva. La Commissione regionale aveva accolto l'appello e ritenuto non dovuta l'imposta, osservando una carenza di motivazione dell'atto e l'assenza di elementi per applicare il cumulo delle quote dei familiari con quella della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che nel provvedimento di diniego di rimborso l'obbligo motivazionale ha contenuto diverso rispetto all'atto impositivo e che spettava alla richiedente allegare e documentare i presupposti del rimborso; (2) violazione dell'art. 32, commi 3-bis e 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010, come modificato, e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la norma non richiede, caso per caso, la prova di una finalità elusiva dell'intestazione a più familiari e che era stato erroneamente addossato all'Ufficio un onere probatorio non suo. La contribuente ha resistito contestando i motivi e riproponendo, in via subordinata, questioni di disapplicazione e di legittimità costituzionale della disciplina.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e ha chiarito che la normativa sulle partecipazioni al fondo deve essere letta in modo costituzionalmente orientato: l'intestazione delle quote ai familiari indicati dalla norma genera una presunzione relativa di interposizione, superabile quando, in concreto, emerga che le intestazioni siano reali e non meramente fittizie. Nel caso concreto, la sentenza d'appello aveva correttamente escluso l'applicazione del cumulo delle quote sulla base della documentazione in atti e dell'assenza di una finalità elusiva; inoltre, non era stato posto a carico dell'Amministrazione un improprio onere della prova, ma era stata valutata la concreta insussistenza dei presupposti del tributo. Quanto al profilo motivazionale del diniego, la Corte ha ritenuto che la questione fosse assorbita e comunque irrilevante nel giudizio di rimborso, perché il contribuente è attore in senso sostanziale e nel processo l'Amministrazione può anche svolgere difese ulteriori rispetto al provvedimento impugnato. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010

    si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari

    Le partecipazioni intestate ai familiari indicati dalla norma si presumono detenute per interposta persona, ma la presunzione è relativa e va coordinata con il requisito dell'effettiva interposizione/finalità elusiva.

  • art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78 del 2010

    È la disposizione che prevede l'imposta sostitutiva oggetto del diniego di rimborso.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di motivazione del diniego di rimborso è diverso da quello proprio degli atti impositivi; la sua eventuale carenza non impedisce la difesa in giudizio.

  • art. 23, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario il contraddittorio consente all'Amministrazione di svolgere difese anche diverse dalle ragioni espresse nel diniego amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che sia stato indebitamente addossato all'Amministrazione un onere probatorio non suo; ciò che rileva è la prova, nel processo, dell'insussistenza dei presupposti del rimborso.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato per un'interpretazione costituzionalmente orientata che eviti l'automatica estensione del prelievo a situazioni non realmente elusive.

  • art. 53 Cost.

    La presunzione di interposizione deve essere letta in coerenza con la capacità contributiva del singolo contribuente e non del gruppo familiare.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla contribuente nelle difese subordinante, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • artt. 24, 41, 77, 97, 117 Cost.

    Richiamati dalla contribuente nelle questioni subordinate di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • In materia di rimborso tributario, il contribuente che chiede la restituzione del tributo assume la posizione di attore anche in senso sostanziale, con la conseguenza che l'Amministrazione può svolgere in giudizio difese ulteriori rispetto alla motivazione del diniego amministrativo.
  • La disciplina che considera rilevanti, ai fini del prelievo, le partecipazioni intestate ai familiari deve essere interpretata come presunzione relativa di interposizione e non come automatica equiparazione del nucleo familiare a un unico soggetto passivo.
  • L'applicazione del cumulo delle partecipazioni familiari è giustificata solo quando l'intestazione plurima sia effettivamente strumentale a finalità elusive o fittizie; se la situazione concreta mostra intestazioni reali, il presupposto dell'imposta non opera.
  • Nel giudizio sul diniego di rimborso, la deduzione dell'insussistenza del tributo può essere scrutinata sulla base della documentazione in atti, senza che la eventuale insufficienza motivazionale dell'atto amministrativo sia decisiva di per sé.
  • Non può ritenersi violato l'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito si limita a verificare, sulla base delle prove acquisite, se siano o meno integrati i presupposti sostanziali del rimborso richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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