Cassazione Civile, Ordinanza n. 19543/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui venivano recuperate a tassazione IRES, IRAP e IVA in relazione a operazioni ritenute dall'Ufficio soggettivamente inesistenti, poste in essere con società e ditte prive di reale attività imprenditoriale e asseritamente finalizzate a frodi IVA; veniva inoltre contestata l'indebita applicazione del regime del margine su autoveicoli acquistati, ritenuti provenienti da operatori del settore del noleggio e del leasing. La società, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi: 1) violazione degli obblighi informativi e di contraddittorio ex Statuto del contribuente; 2) illegittima estensione della verifica ad annualità diverse; 3) erronea valutazione delle prove sulla fittizietà dei fornitori e sull'indetraibilità dei costi; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo al prezzo di mercato; 5) motivazione apparente o illogica sulla prova del prezzo di mercato e sui richiami a procedimenti penali; 6) erronea esclusione del regime del margine per alcuni acquisti; 7) difetto di motivazione sui recuperi relativi ad auto non intestate a società di noleggio; 8) omesso esame della circostanza che molti libretti non fossero intestati a società di noleggio e che la contribuente avesse agito con diligenza; 9) violazione dei principi di lealtà e buona fede per essersi adeguata alle indicazioni dell'Amministrazione; 10) erronea disciplina delle sanzioni; 11) omessa pronuncia sulle doglianze relative alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi: agli asseriti vizi procedimentali, per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti gli atti del procedimento né specificato quale obbligo informativo sarebbe stato violato; alla pretesa erronea valutazione delle prove sulle operazioni soggettivamente inesistenti, perché le censure miravano a una rivalutazione del merito e mancavano delle necessarie trascrizioni; al regime del margine, perché la sentenza impugnata aveva accertato che i veicoli provenivano da società di autonoleggio o leasing, con applicazione del principio secondo cui il regime speciale è interpretabile restrittivamente e, in presenza di indizi oggettivi, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza; alle sanzioni, per carenze di autosufficienza. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 5, 6, 7, 10, 12
Le censure fondate su obblighi informativi e di contraddittorio sono state ritenute generiche e non idonee, da sole, a determinare la nullità dell'accertamento; inoltre non è stata fornita prova adeguata della loro concreta violazione.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La parte ricorrente non deduceva la violazione del termine di 60 giorni, ma un generico difetto di preventiva informazione, ritenuto non specificato e non decisivo.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato dalla ricorrente per sostenere la detraibilità e l'insussistenza della pretesa fiscale, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza e per richiesta di rivalutazione del merito.
art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 19 d.P.R. 633/1972 a sostegno delle doglianze sulla detrazione IVA, senza esito favorevole per la ricorrente.
Richiamati per contestare la valutazione presuntiva e il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha osservato che le doglianze mancavano di autosufficienza e tendevano a una nuova valutazione dei fatti.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per contestare la indetraibilità/irrilevanza dei costi; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha escluso che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o omesso esame, superassero il vaglio di ammissibilità, perché miravano spesso a una rivalutazione del merito o erano privi di autosufficienza.
art. 36 d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85
Il regime del margine è stato qualificato come regime speciale, facoltativo e derogatorio, da interpretare restrittivamente e applicare in modo rigoroso.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per vizi di motivazione della sentenza tributaria, ma le doglianze sono state reputate inammissibili per difetto di autosufficienza o perché tendevano a contestare il merito.
artt. 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamati per dedotti vizi motivazionali e valutativi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure per il loro contenuto sostanzialmente meramente rivalutativo.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 5, 6 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocati per sostenere la violazione dei principi di lealtà e buona fede dell'Amministrazione; la Corte ha affermato che l'eventuale adesione a indicazioni errate dell'Ufficio non esonera dall'obbligo di pagamento del tributo dovuto per legge.
artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamati con riguardo alle sanzioni; i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.
Invocato per omessa pronuncia sulle censure relative alle sanzioni; la Corte ha respinto la doglianza per carenza di specificità e autosufficienza.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per lamentare omessa pronuncia, senza accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che presuppongono la valutazione di atti, documenti e circostanze di fatto devono essere autosufficienti: occorre trascrivere o almeno indicare con precisione dove gli atti e i documenti siano rinvenibili nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: quando il ricorso mira, sotto l'apparente veste della violazione di legge, a una nuova valutazione delle prove, la censura è inammissibile.
- Il contribuente che contesti un avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti deve fornire una specifica allegazione e prova dei fatti dedotti; non basta un richiamo generico a prove favorevoli o a prezzi di mercato non adeguatamente documentati.
- Il regime del margine IVA costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema ordinario, da interpretare restrittivamente; quando l'Amministrazione contesta l'indebita fruizione del regime sulla base di elementi oggettivi, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e di avere usato la massima diligenza esigibile.
- In tema di autoveicoli usati, la diligenza dell'operatore include la verifica dei precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione e degli elementi agevolmente reperibili, per accertare se l'IVA sia stata già assolta a monte e se sussistano indici di un diritto alla detrazione.
- L'eventuale adesione del contribuente a indicazioni errate dell'Amministrazione finanziaria non elimina, di per sé, l'obbligo di versare il tributo dovuto secondo legge, quando la pretesa fiscale risulti corretta nel merito.
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