Cassazione Civile, Ordinanza n. 19492/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione, da parte della Corte d'Appello, dell'indennità dovuta per un'area di proprietà privata oggetto di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 adottato da un comune. La decisione di merito aveva riconosciuto alla proprietaria: l'indennità di esproprio, un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% dell'indennità, un aumento dell'indennità di esproprio del 10% e un'indennità per l'occupazione senza titolo dell'area sino al decreto. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi fondati su dedotta violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. e sull'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo patrimoniale ex art. 42-bis, comma 3, e sull'indennizzo per l'occupazione sine titulo fosse apparente e avesse trascurato specifiche difese svolte nelle note del 10.12.2019. Nella fase camerale è stata però rilevata l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, contestualmente al ricorso, della copia autentica della decisione impugnata munita della relata di notificazione; il comune ha replicato invocando la non contestazione della notifica della sentenza, ma senza superare il rilievo della mancanza documentale richiesta dall'art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione, nel termine e nelle forme prescritte, della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione, requisito funzionale alla verifica officiosa della tempestività dell'impugnazione. Ha escluso che la mancata contestazione della notifica da parte della resistente o l'eventuale presenza del documento nel fascicolo d'ufficio potessero sanare il difetto, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge. Conseguentemente i due motivi di ricorso sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e, poiché la decisione ha confermato la proposta di definizione anticipata, ha applicato le sanzioni previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente anche a somme ulteriori in favore della resistente e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'acquisizione sanante e i criteri di liquidazione dell'indennità/indennizzo dovuti al proprietario
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione della decisione impugnata
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente
richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
comma 1; comma 2, n. 2; comma 3
impone il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione entro il termine previsto, a pena di improcedibilità
consente, in via eccezionale, il deposito della copia autentica da parte del controricorrente
regola la proposta di definizione anticipata e, in caso di conformità tra proposta e decisione, richiama le conseguenze sanzionatorie dell'art. 96 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere che la mancata contestazione della notifica dovesse valere come prova del fatto
applicati, in combinato con l'art. 380-bis c.p.c., per la condanna a somme ulteriori in ragione della definizione conforme alla proposta
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 6 § 1 CEDU
richiamato dalla Corte nel valutare la compatibilità convenzionale della sanzione di improcedibilità per difetto di deposito della relata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è un adempimento essenziale e tempestivo, funzionale al controllo officioso della tempestività dell'impugnazione; il suo mancato assolvimento determina improcedibilità del ricorso.
- La mancata contestazione, da parte del controricorrente, della data di notificazione della decisione non sana l'omesso deposito della relata, perché la procedibilità del ricorso è oggetto di verifica preliminare e autonoma rispetto al thema probandum tra le parti.
- Il rinvenimento della sentenza notificata nel fascicolo d'ufficio non vale, di regola, a supplire al deposito prescritto dall'art. 369 c.p.c., salvo i casi espressamente previsti dalla legge in cui la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Quando la decisione finale è conforme alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione le sanzioni processuali previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 96 c.p.c., secondo una valutazione legale tipica del legislatore che può integrare un'ipotesi di abuso del processo.
- L'eccezione di improcedibilità per mancato deposito della relata è compatibile con il diritto di accesso al giudice, poiché risponde a esigenze pubblicistiche di certezza del giudicato e di ordinato svolgimento del giudizio di legittimità.
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