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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’importo oggetto di annullamento parziale in autotutela e, per il residuo, ha rigettato il ricorso. Ha inoltre compensato le spese nella misura del 50% e condannato la società ricorrente al pagamento del restante 50% in favore dei controricorrenti, con liquidazione delle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di una società dichiarata fallita, di una cartella di pagamento relativa a un accertamento IVA/tributario per l’anno d’imposta 2004, divenuto definitivo per mancata impugnazione. La società sosteneva, da un lato, vizi della notifica della cartella per difformità della relata rispetto a quella prodotta in giudizio e, dall’altro, l’omessa pronuncia sulla dedotta mancata notifica dell’avviso di accertamento prodromico, che sarebbe stato notificato solo all’ex legale rappresentante e non anche al curatore fallimentare, con modalità ritenute irregolari. In corso di cassazione la ricorrente ha inoltre rappresentato che l’Agenzia delle Entrate aveva annullato parzialmente in autotutela l’accertamento e chiesto la cessazione della materia del contendere per la parte sgravata. La Corte ha esaminato preliminarmente la legittimazione del fallito a impugnare l’atto impositivo alla luce dell’inerzia del curatore, poi ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso per difetto di autosufficienza e, comunque, infondati nella parte in cui assumevano la necessità della sola notifica al curatore. Per la quota oggetto di sgravio ha dichiarato cessata la materia del contendere, mentre per il resto ha rigettato il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 43 l.fall.

    consente al fallito di impugnare in proprio l’atto impositivo quando il curatore si sia limitato a un’inerzia oggettiva nell’esercizio della tutela giudiziaria; la capacità processuale del fallito dipende dall’inerzia del curatore, non dalle ragioni che l’hanno determinata.

  • art. 24 Cost.

    l’art. 43 l.fall. è letto in modo costituzionalmente orientato, per assicurare al fallito la possibilità di difendersi quando gli organi fallimentari non impugnano l’atto.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nella censura sulla notifica della cartella.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nella censura sulla notifica della cartella.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa pronuncia sull’eccezione di mancata notifica dell’avviso di accertamento prodromico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    fondamento formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    fondamento formale del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato come ulteriore ragione di inammissibilità del motivo, per mancata specificazione delle differenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria e fallimentare, il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione a impugnare l’atto impositivo se il curatore rimane oggettivamente inerte, senza che rilevino le ragioni dell’inerzia; manca invece la capacità processuale del fallito se il curatore abbia già attivato la tutela.
  • Quando si denuncia in cassazione il vizio della notifica di una cartella o di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare integralmente gli atti notificatori rilevanti, così da consentire il controllo della censura sulla sola base del ricorso stesso.
  • La doglianza che, sotto la veste di violazione di legge, contesti in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile in cassazione, perché si risolve in una critica all’accertamento di merito.
  • In caso di crediti tributari maturati prima della dichiarazione di fallimento, l’avviso di accertamento e la cartella devono essere notificati sia al curatore sia al contribuente fallito; la scelta notificatoria incide sull’opponibilità dell’atto, ma non comporta automaticamente la nullità in ogni scenario.
  • La mancata specificazione, nel ricorso per cassazione, delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado comporta inammissibilità per violazione dell’art. 348 ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioniAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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