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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19484/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto da un'agenzia regionale un contributo a fondo perduto nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, per finanziare un progetto di trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari. Dopo l'erogazione della prima tranche, l'amministrazione ha respinto la domanda di saldo e ha revocato il contributo, ordinando la restituzione di quanto già percepito, ritenendo che la beneficiaria avesse violato il bando: in particolare, avrebbe stipulato un contratto di affitto/cessione di ramo d'azienda con altro soggetto, senza autorizzazione, ed avrebbe chiuso lo stabilimento, disattendendo l'obbligo di mantenere l'azienda in esercizio per il periodo prescritto. La società ha impugnato la revoca davanti al TAR, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In appello al Consiglio di Stato la società ha sostenuto che l'atto fosse un'annullamento in autotutela, espressione di potere discrezionale, e quindi devoluto al giudice amministrativo; il Consiglio di Stato ha invece confermato la giurisdizione del giudice ordinario. In cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 7 c.p.a. in relazione all'art. 111 Cost., sostenendo che non vi fosse un vero inadempimento e che la revoca attuasse un potere autoritativo discrezionale, oltre a contestare l'affermazione sul giudicato interno relativa a una seconda ragione di revoca legata alla chiusura dello stabilimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la revoca del contributo fosse fondata su inadempimenti della beneficiaria verificatisi nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, successivamente alla concessione e all'erogazione iniziale, e che pertanto la situazione soggettiva azionata fosse un diritto soggettivo, non un interesse legittimo. Ha inoltre osservato che la prima ratio decidendi del Consiglio di Stato, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, non era scalfita dalle censure della ricorrente; di conseguenza è divenuto superfluo esaminare la doglianza sulla seconda ratio relativa al giudicato interno. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 cod. proc. amm.

    viene richiamato come norma dedotta dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte ribadisce che il criterio di riparto dipende dalla natura della situazione soggettiva e, nel caso di revoca per inadempimento, spetta al giudice ordinario

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    è richiamato quale parametro del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    indica la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • legge n. 228 del 2012

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato

  • PSR Sardegna 2007-2013

    programma di finanziamento pubblico entro il quale era stato concesso il contributo

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo come fondamento del ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione sulle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il criterio decisivo è la natura della posizione soggettiva fatta valere: diritto soggettivo quando si contesta l'esecuzione del rapporto di sovvenzione, interesse legittimo quando si contesta l'esercizio del potere discrezionale di attribuzione o il ritiro per vizi originari di legittimità o di interesse pubblico.
  • Se la revoca di un finanziamento pubblico è adottata perché il beneficiario ha violato obblighi, oneri o prescrizioni posti dal bando o dall'atto di concessione, la controversia appartiene al giudice ordinario anche se il provvedimento è formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando il provvedimento incide su una fase precedente all'attribuzione del beneficio oppure quando il ritiro è espressione di autotutela per vizi originari o contrasto iniziale con l'interesse pubblico, non per inadempimenti del beneficiario.
  • Quando l'amministrazione si limita ad accertare l'inadempimento del percettore e a far valere la decadenza dal beneficio, non compie una ponderazione discrezionale sull'an, il quid o il quomodo dell'erogazione, ma esercita un potere vincolato rispetto a una posizione di diritto soggettivo del beneficiario.
  • Qualora una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza non sia validamente censurata, ogni ulteriore doglianza sulle altre rationes diventa superflua.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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