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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19482/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una casa di cura privata accreditata per il pagamento di prestazioni di assistenza ospedaliera rese nel 2010 in forza di un contratto con l'ASL. L'ASL ha proposto opposizione sostenendo che, tenendo conto delle prestazioni considerate infra budget e delle decurtazioni derivanti dai controlli del Nucleo Operativo di Controllo, la struttura avrebbe dovuto restituire somme alla ASL anziché ricevere il saldo richiesto. Il Tribunale ha ritenuto che le decurtazioni dovessero operare sull'ammontare complessivo delle somme pretese dalla struttura e solo dopo verificare il superamento o meno del budget. La Corte d'appello ha invece accolto l'opposizione dell'ASL, affermando che i controlli di appropriatezza e le conseguenti decurtazioni potevano incidere solo sulle prestazioni rientranti nel budget contrattuale e non sulle prestazioni extra budget. La casa di cura ha ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle clausole contrattuali e delle norme interpretative, sostenendo che le decurtazioni dovessero essere imputate alla produzione eccedentaria, legittimamente erogabile ma non necessariamente rimborsabile, e non al budget contrattuale; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la prevalenza delle contestazioni del NOC riguardava prestazioni del quarto trimestre 2010 e anche extra budget, circostanza che dimostrerebbe la possibilità di erogare e controllare tali prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'impostazione della Corte d'appello secondo cui il tetto di spesa sanitario opererebbe come vincolo sulle prestazioni complessivamente erogate. La Cassazione ha affermato che il tetto di spesa serve a delimitare la rimborsabilità delle prestazioni verso la P.A. e non a vietarne l'erogazione; la struttura privata può quindi erogare prestazioni extra budget a proprio rischio economico, ma non chiederne il rimborso. Di conseguenza, ai fini della verifica del superamento del budget e dell'imputazione delle decurtazioni, vanno considerate solo le prestazioni di cui è chiesto il rimborso, non anche quelle inappropriate non richieste a rimborso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c.

    Richiamato solo come base procedurale per il deposito delle memorie in cassazione.

  • art. 1355 c.c.

    Citate dalla ricorrente tra le norme sulla interpretazione del contratto; la Corte non si sofferma specificamente su questa norma.

  • art. 1362 c.c.

    Citate dalla ricorrente tra le norme sull'interpretazione del contratto; la decisione valorizza il testo e la funzione delle clausole contrattuali in chiave sistematica.

  • art. 1363 c.c.

    Citate dalla ricorrente tra le norme sull'interpretazione del contratto; la Corte privilegia una lettura coordinata delle clausole contrattuali.

  • art. 1366 c.c.

    Citate dalla ricorrente tra le norme sull'interpretazione del contratto; il ricorso invoca la buona fede interpretativa.

  • art. 1371 c.c.

    Citate dalla ricorrente tra le norme sull'interpretazione del contratto; la Corte non ne fa applicazione espressa.

  • art. 1372 c.c.

    Citate dalla ricorrente tra le norme sull'interpretazione del contratto; richiamate nel quadro dell'efficacia vincolante del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    Citate dalla ricorrente tra le norme sull'interpretazione del contratto; richiamata la conformità alla buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato per affermare che le prestazioni sanitarie extra budget possono essere previste e remunerate secondo criteri regionali; la Corte lo legge nel senso che l'ordinamento non vieta tali prestazioni, ma ne disciplina la rimborsabilità.

  • art. 11 del contratto del 19 aprile 2010

    Le verifiche di appropriatezza del NOC e le eventuali decurtazioni devono riguardare le prestazioni di cui si chiede il rimborso; non vanno imputate, secondo la Cassazione, al budget complessivamente assegnato in modo da trasformarlo in limite di erogazione.

  • artt. 2, 8, 9, 10 del contratto del 19 aprile 2010

    Richiamati nel ricorso per sostenere la corretta imputazione delle decurtazioni alle prestazioni eccedentarie e la legittimità dell'erogazione extra budget.

  • artt. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 116 c.p.c. per lamentare l'omesso esame e la cattiva valutazione delle risultanze istruttorie.

  • artt. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove e dei fatti rilevanti.

Massime di principio

  • Il tetto di spesa sanitaria posto dalla pubblica amministrazione delimita la rimborsabilità delle prestazioni rese da una struttura privata accreditata, non la loro astratta erogabilità: le prestazioni extra budget possono essere legittimamente eseguite, ma restano a carico della struttura se non rimborsabili.
  • Ai fini del controllo sul superamento del budget e dell'applicazione delle decurtazioni derivanti dai controlli di appropriatezza, devono essere considerate solo le prestazioni per le quali la struttura chiede il rimborso; non possono essere computate prestazioni non richieste a rimborso o comunque non remunerabili.
  • Una clausola contrattuale che preveda verifiche di appropriatezza e decurtazioni non può essere interpretata in modo da trasformare il budget economico in un vincolo generalizzato di divieto dell'attività assistenziale extra budget, se il sistema normativo consente l'erogazione oltre soglia a rischio del privato.
  • Quando il motivo di ricorso fondato sull'interpretazione del contratto è accolto, le ulteriori censure possono rimanere assorbite se la decisione su quel punto è già sufficiente a cassare la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

RamiBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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