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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19481/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparte eterogenea)

La controversia

La Federazione nazionale ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite in relazione a quattro giudizi pendenti davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), nei quali alcuni biologi avevano impugnato le operazioni elettorali per la prima costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori di vari Ordini territoriali dei biologi. La Federazione, costituitasi in quei giudizi, ha chiesto di accertare se la controversia elettorale rientrasse nella giurisdizione della CCEPS. A sostegno della richiesta ha prospettato anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 3 del 2018, nella parte in cui devolve alla giurisdizione speciale della CCEPS le controversie sull'elezione degli organi della Federazione/degli Ordini dei biologi, assumendo che la composizione della Commissione non contemplasse rappresentanti dei biologi e che ciò ponesse problemi rispetto agli artt. 25 e 102 Cost. Le Sezioni Unite hanno però rilevato che, nel frattempo, un DPCM del 2023 aveva integrato la composizione della Commissione includendo anche la professione di biologo, e hanno quindi affermato la giurisdizione della CCEPS sulle controversie relative alla validità delle operazioni elettorali degli ordini dei biologi.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) sulle controversie riguardanti la validità delle operazioni elettorali per la costituzione degli organi degli Ordini dei biologi. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, in considerazione della sopravvenienza normativa che ha risolto la questione della composizione della Commissione integrandola con la categoria dei biologi.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    è stato utilizzato come base del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Federazione.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233

    attribuisce alla CCEPS la cognizione dei ricorsi avverso la validità delle operazioni elettorali degli ordini professionali sanitari.

  • art. 8, comma 10, d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233

    richiamato per la devoluzione alla CCEPS delle controversie elettorali e per il profilo della giurisdizione speciale.

  • art. 17 d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233

    disciplina la composizione della CCEPS; la Corte richiama le modifiche intervenute nel tempo e la successiva integrazione della categoria dei biologi.

  • art. 25 Cost.

    evocato dalla ricorrente come parametro costituzionale del giudice naturale e della riserva di legge assoluta in materia di giurisdizione.

  • art. 102 Cost.

    evocato dalla ricorrente per contestare l'ampliamento della giurisdizione speciale; la Corte richiama la natura preconstituzionale della CCEPS.

  • art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3

    indicato dalla ricorrente come norma che ha attratto i biologi alla disciplina delle professioni sanitarie e ha prodotto il problema della devoluzione alla CCEPS.

  • art. 4, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 3

    richiamato per la riorganizzazione degli ordini delle professioni sanitarie, inclusi i biologi.

  • art. 8, comma 5, legge 11 gennaio 2018, n. 3

    richiamato per l'inserimento di chimici e fisici nella composizione della CCEPS; usato come termine di confronto dalla ricorrente.

  • art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato nelle precedenti pronunce costituzionali menzionate dalla Corte per gli effetti consequenziali delle declaratorie di illegittimità.

  • artt. 392 ss. c.p.c.

    richiamati in tema di giudizio di rinvio, a fondamento della garanzia di alterità del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che ha introdotto il giudizio di merito, quando sussista un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione definitiva e immodificabile sul riparto di giurisdizione.
  • Le controversie sulla validità delle operazioni elettorali degli ordini dei biologi restano devolute alla CCEPS, in quanto il legislatore ha ricompreso i biologi nel sistema degli ordini delle professioni sanitarie e ha mantenuto fermo il rinvio alla Commissione centrale per i ricorsi elettorali.
  • La natura di giurisdizione speciale della CCEPS, istituita prima della Costituzione, non è di per sé incompatibile con gli artt. 102 e 25 Cost.; la sua legittimità va valutata alla luce della previsione legislativa e della funzione di giudice speciale domestico.
  • Quando una lacuna di composizione della commissione venga colmata da un intervento normativo sopravvenuto, viene meno il profilo di incertezza sulla giurisdizione e può essere affermata la competenza/giurisdizione dell'organo speciale per la categoria professionale interessata.
  • In materia di giudici speciali preesistenti alla Costituzione, la critica relativa alla mancanza di rappresentanti di una certa categoria professionale nella composizione dell'organo non incide automaticamente sulla giurisdizione, se l'ordinamento abbia poi integrato la composizione in modo conforme alla categoria interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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