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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19487/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

Una casa di cura privata accreditata aveva chiesto in rito sommario la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento del residuo di una fattura per prestazioni di ricovero rese nell'anno 2014, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. L'azienda sanitaria si era opposta eccependo difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, carenza di legittimazione attiva della creditrice per asserita cessione del credito a una banca, infondatezza della pretesa per avere operato un recupero in compensazione di somme ritenute non dovute in relazione a controlli su annualità precedenti, e insussistenza del diritto agli interessi. La Corte d'appello aveva respinto tali censure; in cassazione l'azienda sanitaria ha proposto quattro motivi: difetto di giurisdizione, errata affermazione della legittimazione attiva, violazione della disciplina dei controlli sulle prestazioni sanitarie e delle regole processuali sull'allegazione/prova, nonché violazione del d.lgs. n. 231 del 2002 in tema di interessi di mora. Prima della decisione nel merito del ricorso, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio nel giudizio di legittimità, produce l'effetto estintivo quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza; nell'occasione vi era anche espressa accettazione della resistente. Le spese sono state integralmente compensate per accordo tra le parti. È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, poiché la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione ne esclude il presupposto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo della domanda proposta dalla struttura sanitaria in primo grado.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    invocato per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma ritenuto in concreto non decisivo poiché la controversia concerneva un credito patrimoniale.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso sul difetto di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo sulla legittimazione attiva e sulla valutazione degli atti.

  • art. 8-octies d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nel motivo relativo ai controlli sulle prestazioni sanitarie e al recupero di somme asseritamente non dovute.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    richiamato per contestare la debenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali.

  • art. 3 d.lgs. n. 231 del 2002

    menzionato dalla Corte d'appello nel ragionamento sulla mancata prova che il ritardo nel pagamento fosse stato imposto dalla Regione.

  • art. 306 c.p.c.

    la Corte precisa che non si applica al giudizio di cassazione, sicché la rinuncia al ricorso non è un atto accettizio.

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per affermare che la rinuncia può essere comunicata agli avvocati delle parti costituite e che ciò basta a produrre l'effetto estintivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che non si applica quando il giudizio di impugnazione si estingue.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando sia conosciuta dalla controparte prima dell'udienza; l'eventuale accettazione della controparte non è condizione di efficacia dell'atto, ma può rilevare ai fini delle spese.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non è soggetta alla disciplina dell'art. 306 c.p.c., che non si applica al giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio di impugnazione si estingue per rinuncia, non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente in appello o in cassazione.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e dichiara l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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