Cassazione Civile, Ordinanza n. 11109/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un professionista un avviso di accertamento per l'anno 2012, imputandogli per trasparenza i redditi formalmente attribuiti a una società in accomandita semplice partecipata in larga misura dallo stesso contribuente e dai suoi figli. Secondo l'Ufficio, la società era un mero schermo interposto per consentire la deduzione di canoni di locazione finanziaria relativi a un immobile strumentale acquistato prima del 1 gennaio 2007, deduzione che la disciplina fiscale allora vigente vietava. Il contribuente aveva contestato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, la decisione era stata riformata in appello; in cassazione ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 10-bis L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale rafforzato e difetto dei presupposti presuntivi dell'elusione, sostenendo che l'operazione era giustificata e che, in ogni caso, l'eventuale ripresa avrebbe dovuto essere limitata alla sola differenza tra canoni di locazione e canoni di leasing.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione accertata dal giudice di merito riguardava un'ipotesi di interposizione ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, fattispecie distinta dall'abuso del diritto disciplinato dall'art. 10-bis L. 212/2000, con conseguente inapplicabilità della procedura rafforzata invocata. Ha respinto anche il secondo motivo perché il giudice di merito aveva adeguatamente valorizzato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere che la società fosse un mero schermo e che il reddito, nonché il vantaggio fiscale derivante dalla deduzione indebita dei canoni di leasing, fossero imputabili al contribuente quale effettivo possessore del reddito. La Cassazione ha inoltre escluso che la pregressa locazione a un terzo estraneo o la tesi della elusione solo parziale incidessero sulla legittimità della ripresa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia in cassazione; disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
norma antielusiva applicabile alle ipotesi di interposizione reale o fittizia di persona; resta distinta dall'abuso del diritto e consente di imputare al contribuente il reddito formalmente intestato a terzi quando la società o il soggetto interposto sia mero schermo.
art. 10-bis della legge n. 212 del 2000
la speciale procedura endoprocedimentale rafforzata si applica alle contestazioni di abuso del diritto, non alle ipotesi di interposizione ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973.
art. 54, comma 2, del t.u.i.r.
nel testo ratione temporis richiamato, prevede il divieto di deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali acquistati prima del 1 gennaio 2007.
art. 1, comma 335, della legge n. 296 del 2006
norma richiamata quale fonte del divieto di deduzione dei canoni di leasing per immobili strumentali acquistati anteriormente al 1 gennaio 2007.
la prova per presunzioni consente di desumere il fatto ignoto da fatti noti secondo un ragionamento non illogico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti; non occorre un nesso di necessità assoluta ed esclusiva.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
il motivo di violazione di legge non può essere costruito sulla ricostruzione fattuale alternativa proposta dalla parte, se diversa da quella compiuta dal giudice di merito.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio per relationem, da parte del giudice di merito, ad altra motivazione già resa nelle precedenti decisioni richiamate.
art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. a sostegno della legittimità del rinvio per relationem nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, impone l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 conserva una funzione autonoma rispetto all'art. 10-bis L. 212/2000 e si applica alle interposizioni di persona, reali o fittizie, senza necessità di attivare il contraddittorio rafforzato previsto per l'abuso del diritto.
- Ai fini dell'interposizione elusiva, è sufficiente che gli indizi dimostrino il sostanziale asservimento della società all'interponente e la riconducibilità a quest'ultimo del potere decisionale e del vantaggio fiscale; in tal caso il reddito va imputato all'effettivo possessore.
- La prova presuntiva è correttamente utilizzabile quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non è richiesto che il fatto ignoto sia l'unica conseguenza possibile dei fatti noti, essendo sufficiente una deduzione secondo normalità e id quod plerumque accidit.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non può risolversi nella mera proposta di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Se il risultato fiscale indebito consiste nell'indebita deduzione di un costo vietato dalla legge, la ripresa non deve necessariamente essere limitata alla differenza fra i canoni effettivamente pagati da soggetti diversi, ma può colpire l'intera deduzione indebitamente conseguita dal contribuente.
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