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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11094/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Nel 2016 un soggetto agiva davanti al Giudice di pace chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall’autovettura di sua proprietà a seguito di un sinistro avvenuto il 29 novembre 2015 lungo una strada del Comune di Perugia, in cui il veicolo era entrato in collisione con un cinghiale. La Regione Umbria rimaneva contumace in primo grado; il Giudice di pace la condannava ex art. 2043 c.c. al pagamento del danno. In appello, la Regione otteneva la riforma della decisione: il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria ritenendo formato un giudicato interno sulla qualificazione della vicenda ai sensi dell’art. 2043 c.c., con preclusione di un diverso inquadramento nell’art. 2052 c.c. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della L. n. 157/1992, artt. 1 e 9, e degli artt. 2043 e 2053 c.c., sostenendo che, in tema di danni cagionati da fauna selvatica, la legittimazione passiva spetti alla Regione anche quando alcune funzioni siano delegate alle Province; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 360 e 343 c.p.c. in relazione agli artt. 2043 e 2052 c.c., contestando che il Tribunale avesse ravvisato un giudicato interno e sostenendo che la disciplina corretta fosse quella dell’art. 2052 c.c., secondo l’orientamento di legittimità più recente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato in relazione la sentenza del Tribunale di Perugia, rilevando che era errata l’affermazione di un giudicato interno sulla scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c.: tale scelta riguarda l’individuazione della norma applicabile e non la qualificazione giuridica della domanda, che resta comunque una domanda di risarcimento del danno da fatto illecito. La Corte ha quindi rinviato al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, affinché esamini la domanda applicando l’art. 2052 c.c. e liquidando anche le spese del giudizio di legittimità. L’esame nel merito della responsabilità è stato rimesso al giudice di rinvio, senza anticiparne l’esito.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Norma evocata come base della domanda risarcitoria e della decisione di primo grado; la Corte precisa che la scelta tra questa norma e l’art. 2052 c.c. non integra una diversa qualificazione della domanda, ma solo l’individuazione della norma applicabile.

  • art. 2052 c.c.

    La Corte afferma che, nella vicenda di danno da fauna selvatica, il giudice deve verificare l’applicabilità di questa disposizione quale norma regolatrice della responsabilità, senza ritenere precluso il suo esame per un asserito giudicato interno.

  • Legge 11 febbraio 1992 n. 157, artt. 1 e 9

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla responsabilità della Regione per i danni cagionati da fauna selvatica e sulla legittimazione passiva dell’ente regionale.

  • art. 2053 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte lo definisce richiamo incomprensibile e lo espunge, trattandosi di norma relativa ai danni da rovina di edificio, non pertinente alla fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per la censura di violazione di legge articolata in cassazione.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa preclusione derivante dall’assenza di appello incidentale.

  • art. 74 L. 2 marzo 1999 n. 3

    "Sono trasferite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza"

    Citato dal ricorrente per sostenere che il trasferimento di alcune funzioni alle Province non avrebbe inciso sulla legittimazione passiva della Regione in materia di fauna selvatica.

Massime di principio

  • La scelta tra applicare l’art. 2043 c.c. o l’art. 2052 c.c. a una domanda di risarcimento del danno non integra, di per sé, una questione di qualificazione giuridica della domanda, poiché in entrambi i casi la pretesa resta quella risarcitoria per fatto illecito.
  • La decisione sulla norma applicabile è rimessa al principio iura novit curia e non può essere bloccata da un preteso giudicato interno formatosi sulla sola applicazione della norma adottata dal primo giudice.
  • In materia di danni cagionati da fauna selvatica, il giudice di merito deve esaminare la domanda anche sotto il profilo dell’art. 2052 c.c. quando tale norma sia prospettata come regolatrice della fattispecie, senza reputarla inammissibilmente nuova o preclusa per mancanza di appello incidentale sulla diversa base normativa.
  • Quando il giudice d’appello fonda il rigetto sulla preclusione dell’esame di una diversa norma di responsabilità per asserito giudicato interno, la sentenza è cassabile se la preclusione è giuridicamente erronea e ha impedito l’esame della domanda secondo la corretta disciplina sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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