Cassazione Civile, Ordinanza n. 11086/2026 del 25/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2007, aveva rettificato il reddito complessivo dichiarato imputando maggiori redditi di partecipazione e conseguenti maggiori IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso riducendo l'imponibile; la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In Cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi, denunciando: vizio di motivazione della sentenza d'appello, anche per apparenza e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; violazione del contraddittorio preventivo e nullità della motivazione in relazione alla ricostruzione, ritenuta approssimativa e fondata su mere verosimiglianze, di versamenti bancari come redditi di partecipazione senza analitica riconduzione alle categorie dell'art. 6 TUIR; ulteriore nullità della motivazione con riguardo all'affermazione di un onere probatorio a carico del contribuente sui versamenti eseguiti sui propri conti correnti, nonostante egli non fosse titolare di impresa o lavoro autonomo. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 e poi atto di rinuncia al ricorso, allegando la documentazione della definizione agevolata e il pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata dei carichi pendenti. Richiamando l'art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 e la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, la Corte ha affermato che, ai soli fini dell'estinzione del giudizio, è sufficiente il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione richiesta. Poiché il contribuente aveva documentato il pagamento della prima rata del piano, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate e non è stata applicata la sanzione processuale di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
l'estinzione del giudizio era "subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
La norma richiede, per l'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata e la produzione della documentazione dei pagamenti.
art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 conv. in l. n. 108 del 2025
ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima (o unica) rata delle somme dovute
La disposizione di interpretazione autentica chiarisce che, per dichiarare l'estinzione, è sufficiente il pagamento della prima o unica rata e il deposito della documentazione indicata.
art. 6 TUIR
È richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la qualificazione dei versamenti bancari come redditi di partecipazione, ma la Corte non si pronuncia nel merito su tale censura.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del contributo aggiuntivo, perché manca una statuizione di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata dei carichi pendenti è stata perfezionata con il pagamento della prima o unica rata e la relativa documentazione è stata depositata in giudizio, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del processo.
- La norma di interpretazione autentica che disciplina l'estinzione dei giudizi per definizione agevolata opera nel senso di rendere sufficiente, ai soli fini processuali dell'estinzione, il versamento della prima o unica rata, senza necessità di attendere l'integrale pagamento dell'intero piano.
- La declaratoria di estinzione del giudizio impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
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