Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11089/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della relativa accettazione da parte della controricorrente, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese per effetto dell'intervenuta accettazione della rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite trae origine da una controversia tra società conclusasi in appello con una decisione solo parzialmente riformatrice della sentenza di primo grado: la Corte d'appello aveva condannato una società al pagamento di una somma di euro 1.856,40 in favore di un'altra società, quale mandataria di una SPV, e aveva revocato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., regolando inoltre le spese di lite. Avverso tale sentenza la parte soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della trattazione depositava rinuncia al ricorso; la controricorrente accettava la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era stata revocata dalla Corte d'appello; la sentenza di cassazione non affronta il merito della relativa statuizione perché il giudizio si estingue per rinuncia.

  • artt. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta valida perché dotata dei requisiti richiesti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente ha determinato l'estinzione del giudizio e la non pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accompagnata dall'accettazione della parte controricorrente, quando presenti i requisiti di legge, determina l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non decide nel merito delle censure e non provvede sulle spese se l'accettazione della rinuncia comporta la regolazione conseguente prevista dalla legge.
  • La verifica del giudice di legittimità si limita, in presenza di rinuncia, alla sussistenza dei requisiti formali e dell'accettazione, senza necessità di esaminare il motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.