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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11085/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società creditrice ha domandato l’ammissione al passivo in prededuzione di un fallimento per importi pari a euro 296.809,69, qualificati come retrocessione di frutti civili e, in subordine, come indennità di utilizzo/sfruttamento di due impianti fotovoltaici. I beni erano stati installati su immobili già oggetto di leasing; dopo la risoluzione dei leasing e una rivendica solo parzialmente accolta, la ricorrente sosteneva che il fallimento continuasse a detenere senza titolo gli impianti e che, avendo il curatore subentrato nelle convenzioni con il GSE per tariffe incentivanti e ritiro dedicato, gli importi corrisposti dal GSE spettassero invece al proprietario degli impianti. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che, per effetto del subentro ex art. 72 l.fall. nelle convenzioni e della qualità di soggetto responsabile, i crediti verso il GSE appartenessero al fallimento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) vizio di motivazione e nullità del decreto per asserita contraddittorietà della decisione sulle convenzioni; 2) omessa motivazione sul rigetto della domanda di indennità d’uso; 3) violazione delle norme su risarcimento e inadempimento, assumendo che la detenzione sine titulo generasse un credito risarcitorio prededucibile; 4) violazione delle norme sui frutti civili e sull’art. 1148 c.c., sostenendo che gli importi GSE fossero frutti civili degli impianti; 5) violazione di norme fallimentari e del giudicato, contestando l’affermazione che la questione fosse già definita in reclamo ex art. 26 l.fall.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quinto. Ha accolto il quarto motivo, affermando che le somme corrisposte dal GSE a titolo di Tariffa Incentivante e di Ritiro Dedicato spettano al proprietario degli impianti fotovoltaici, non al fallimento che sia solo soggetto responsabile della convenzione. La Corte ha qualificato tali importi, nel caso di proprietario diverso dal soggetto responsabile, come frutti civili ex art. 1148 c.c. dovuti al proprietario dalla domanda di rivendica, e quindi prededucibili se maturati dopo l’apertura della procedura. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del vizio denunciato per nullità della decisione e motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza/decreto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il contenuto della motivazione

  • art. 72 l.fall.

    richiamato per il subentro del curatore nei rapporti pendenti e nelle convenzioni con il GSE

  • art. 934 c.c.

    richiamato dal giudice delegato per l’accessione degli impianti fotovoltaici agli immobili

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme per fondare una pretesa risarcitoria da detenzione sine titulo

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la liquidazione del danno

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la componente del danno risarcibile

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla decisione secondo diritto

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale fonte dell’obbligazione dedotta

  • art. 820 c.c.

    richiamato per la nozione di frutti civili

  • art. 1148 c.c.

    ritenuto applicabile: il possessore deve restituire i frutti civili al proprietario rivendicante dalla domanda giudiziale, indipendentemente dalla buona fede

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente per l’interpretazione della normativa pertinente

  • art. 26 l.fall.

    richiamato nel quinto motivo in relazione al reclamo fallimentare e ai suoi effetti

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel quinto motivo sul giudicato

  • artt. 96, 98, 99 e 87-bis l.fall.

    richiamati nel quinto motivo in relazione al procedimento fallimentare e alle impugnazioni

  • d.lgs. n. 387/2003

    la Corte lo considera applicabile ratione temporis: disciplina le tariffe incentivanti e il ritiro dedicato negli impianti fotovoltaici

  • d.lgs. n. 28/2011

    richiamato come disciplina sopravvenuta che abroga l’art. 7 d.lgs. n. 387/2003 ma mantiene una disciplina analoga sugli incentivi

  • art. 7 d.lgs. n. 387/2003

    le tariffe incentivanti sono qualificate come equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto

  • art. 13, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003

    richiamato per qualificare il ritiro dedicato come cessione indiretta dell’energia prodotta

  • art. 1, comma 41, l. n. 239/2004

    richiamato insieme alla disciplina del ritiro dedicato

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.m. 19 febbraio 2007

    richiamato per definire il soggetto responsabile degli impianti

  • art. 7 d.lgs. n. 387/2003 pro tempore vigente

    la Corte lo utilizza per affermare che le tariffe incentivanti spettano al soggetto che realizza o, in ultima analisi, al proprietario dell’impianto

  • Direttiva 2009/28/CE

    richiamata come fonte della disciplina attuativa degli incentivi alle energie rinnovabili

Massime di principio

  • Le somme corrisposte dal GSE a titolo di Tariffa Incentivante e di Ritiro Dedicato spettano, in linea di principio, al proprietario dell’impianto fotovoltaico quando questi sia diverso dal soggetto responsabile della convenzione, poiché tali importi sono causalmente collegati allo sfruttamento economico dell’impianto e non alla mera titolarità formale del rapporto con il GSE.
  • Le Tariffe Incentivanti hanno natura di equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto, mentre il Ritiro Dedicato costituisce il corrispettivo della cessione indiretta dell’energia prodotta; entrambi possono essere qualificati, nel rapporto tra proprietario e possessore/soggetto responsabile, come frutti civili dell’impianto.
  • Quando il soggetto che percepisce gli importi GSE sia solo possessore o soggetto responsabile, egli deve restituirli al proprietario che abbia rivendicato il bene, applicandosi l’art. 1148 c.c. sui frutti civili dalla domanda giudiziale, indipendentemente dalla buona o mala fede del possessore, salvo specifica prova della mala fede se dedotta.
  • In presenza di impianti fotovoltaici strutturalmente e funzionalmente connessi al terreno, la loro titolarità proprietaria rileva ai fini dell’attribuzione degli incentivi, non essendo decisivo il fatto che siano astrattamente rimovibili.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione è infondata se il provvedimento impugnato consente di comprendere la ratio decidendi e non presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoPossessoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaDiritti realiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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