Cassazione Civile, Ordinanza n. 11087/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito complessivo dichiarato imputando maggiori redditi di partecipazione e liquidando maggiori IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione; violazione del principio del contraddittorio preventivo anche in relazione a principi costituzionali ed eurounitari; inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 32 DPR n. 600 del 1973 perché il contribuente non sarebbe titolare di attività d'impresa o di lavoro autonomo; omesso esame di fatti decisivi e controversi in ordine alla giustificazione di alcune poste di conto. Successivamente, però, il ricorrente depositava istanza di sospensione ex art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022 per adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, quindi rinuncia al ricorso con documentazione attestante adesione, piano di rateazione e pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della documentazione prodotta dal contribuente relativa alla definizione agevolata. Richiamando l'art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022, come interpretato autenticamente dall'art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, ha affermato che, ai fini dell'estinzione del giudizio, è sufficiente il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione richiesta. Poiché tale prova era stata fornita, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, perché manca una pronuncia di merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022
subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati
la Corte, alla luce della norma di interpretazione autentica successiva, ha ritenuto che l'estinzione del giudizio possa essere dichiarata quando sia documentato il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata e sia prodotta la relativa documentazione nel giudizio
art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, conv. in L. n. 108 del 2025
ai soli fini dell'estinzione
la disposizione è stata applicata come norma di interpretazione autentica che chiarisce il requisito del perfezionamento della definizione agevolata ai fini dell'estinzione del processo
è richiamato solo come oggetto del terzo motivo di ricorso, relativo all'inapplicabilità della presunzione per difetto della qualità di imprenditore o lavoratore autonomo
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicabilità in caso di estinzione del giudizio, poiché manca una pronuncia di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- In caso di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai fini dell'estinzione del giudizio è sufficiente la prova del versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione richiesta nel medesimo processo.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata può essere pronunciata d'ufficio dal giudice quando risultino depositati gli atti attestanti adesione, comunicazione dell'esito e pagamento richiesto.
- L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale conseguenza presuppone una definizione nel merito o una pronuncia di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
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