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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10708/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società di leasing)

La controversia

Un comune aveva notificato a una società di leasing un avviso di accertamento IMU per tre mensilità dell'anno d'imposta 2013, relative a un immobile concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. La Commissione tributaria regionale, in riforma del primo grado, aveva ritenuto soggetto passivo dell'IMU la società di leasing a decorrere dalla spedizione della raccomandata di risoluzione del contratto inviata all'utilizzatrice, pur in assenza di contestuale riconsegna del bene. La società ricorrente ha impugnato la decisione con sette motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme del processo tributario sull'ordine tra notificazione e deposito dell'appello, ritenendo inammissibile l'appello comunale perché prima depositato e poi notificato; 2) violazione del giudicato esterno, invocando una decisione non impugnata relativa all'anno d'imposta successivo; 3) violazione delle norme IMU e del quadro regolatorio sul leasing, sostenendo che il soggetto passivo resti l'utilizzatore fino alla riconsegna materiale del bene; 4) violazione delle norme sulla dichiarazione recettizia e sulla risoluzione, per avere la CTR fatto decorrere gli effetti della risoluzione dalla spedizione e non dalla ricezione della raccomandata; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione di sanzioni e interessi per buona fede e obiettiva incertezza normativa; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente sul medesimo tema; 7) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sullo Statuto del contribuente per mancata disapplicazione di sanzioni e interessi nonostante il contrasto giurisprudenziale e le istruzioni ministeriali. Il comune ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, il quinto motivo e parzialmente il settimo, ha dichiarato assorbito il sesto e ha rigettato il primo, il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti accolti e, decidendo nel merito, ha stabilito che la società di leasing è tenuta al pagamento dell'IMU dal 10 novembre 2013, data di perfezionamento della ricezione della dichiarazione di risoluzione del contratto, e non dalla sola spedizione della raccomandata. Ha inoltre escluso la debenza delle sanzioni amministrative, mentre ha ritenuto dovuti gli interessi. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza e per il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il deposito del ricorso in appello entro il termine previsto rileva ai fini dell'ammissibilità; la difformità cronologica tra deposito e notifica, se l'atto è identico, integra al più una irregolarità non sanzionata con inammissibilità.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sequenza notificazione/deposito dell'appello non è letta in modo formalistico fino a colpire con inammissibilità una mera inversione priva di incidenza sostanziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non si forma e non vincola su questioni puramente giuridiche, ma solo su accertamenti di fatto; l'interpretazione della norma non diventa autonomamente intangibile.

  • art. 8 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Il presupposto IMU resta il possesso dell'immobile, che va coordinato con la disciplina speciale del leasing.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Nel leasing il soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto; cessato il vincolo per risoluzione, il tributo torna a gravare sul concedente.

  • art. 1, comma 672, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La nozione di durata del leasing, ai fini TASI, è diversa e non vale come interpretazione vincolante della previgente disciplina IMU; per il leasing rileva la riconsegna del bene secondo la disciplina specifica richiamata dalla Corte, ma la cessazione del vincolo contrattuale per risoluzione fa cessare la soggettività passiva dell'utilizzatore.

  • d.m. 30 ottobre 2012

    Le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU non hanno efficacia interpretativa vincolante sulla soggettività passiva; possono al più incidere sul profilo dichiarativo e sull'affidamento, non esonerano automaticamente dalle sanzioni.

  • art. 1334 c.c.

    La dichiarazione unilaterale recettizia produce effetto quando perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, non quando è soltanto spedita.

  • art. 1335 c.c.

    Per le dichiarazioni dirette a una parte, la conoscenza si presume al momento dell'arrivo all'indirizzo del destinatario secondo le regole sulla ricezione legale.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa opera solo con la comunicazione recettizia dell'avvalimento; la risoluzione non decorre dalla mera spedizione.

  • art. 1526 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per il dies a quo della risoluzione nel caso esaminato.

  • art. 1458 c.c.

    La retroattività della risoluzione riguarda gli effetti restitutori e liberatori del contratto già risolto, non il momento in cui la risoluzione si perfeziona.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su una domanda autonoma, come quella di disapplicazione di sanzioni e interessi, integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere motivazione sufficiente; il difetto di pronuncia sul tema sanzioni/interessi rende assorbita o rilevante la censura di motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 10, commi 2 e 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La tutela del contribuente opera in presenza di affidamento incolpevole e buona fede; nel caso concreto però l'obiettiva incertezza rileva soprattutto per l'esclusione delle sanzioni.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Non è punibile chi viola la norma tributaria per obiettive condizioni di incertezza interpretativa; la Corte applica il principio per escludere le sanzioni.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 14 marzo 1997, n. 471

    Richiamato dalla ricorrente nel censurare il mancato annullamento delle sanzioni; la Corte, in combinato con l'art. 6 del d.lgs. 472/1997, esclude le sanzioni per incertezza normativa.

  • art. 1, commi 738 ss., L. 27 dicembre 2019, n. 160

    La nuova disciplina dell'IMU conferma l'impostazione secondo cui, nel leasing, il soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, il soggetto passivo resta l'utilizzatore finché perdura il vincolo contrattuale; la cessazione del rapporto per risoluzione fa venir meno la sua soggettività passiva, con trasferimento dell'obbligo d'imposta al concedente, anche se il bene non sia ancora stato materialmente riconsegnato.
  • La dichiarazione di risoluzione di una clausola risolutiva espressa è atto recettizio: gli effetti si producono quando la comunicazione giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario, non al momento della spedizione.
  • Nel processo tributario, l'inversione tra deposito e notificazione dell'appello, a fronte di atto identico e deposito tempestivo, non comporta automaticamente inammissibilità se non incide sulla finalità dell'adempimento e non è prevista una sanzione espressa per la mera irregolarità.
  • Il giudicato esterno non copre autonomamente le questioni di diritto e non vincola il giudice successivo nell'interpretazione della norma, mancando nell'ordinamento civile il principio dello stare decisis.
  • Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando la violazione dipende da obiettiva incertezza normativa, specie in presenza di contrasto giurisprudenziale; gli interessi, invece, restano dovuti salvo diversa base normativa specifica.
  • La mancata pronuncia su una domanda autonoma comporta vizio di omessa pronuncia, anche se il tema è stato solo indirettamente evocato nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniTransazione
RamiTributiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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