Cassazione Civile, Ordinanza n. 10708/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
Un comune aveva notificato a una società di leasing un avviso di accertamento IMU per tre mensilità dell'anno d'imposta 2013, relative a un immobile concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. La Commissione tributaria regionale, in riforma del primo grado, aveva ritenuto soggetto passivo dell'IMU la società di leasing a decorrere dalla spedizione della raccomandata di risoluzione del contratto inviata all'utilizzatrice, pur in assenza di contestuale riconsegna del bene. La società ricorrente ha impugnato la decisione con sette motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme del processo tributario sull'ordine tra notificazione e deposito dell'appello, ritenendo inammissibile l'appello comunale perché prima depositato e poi notificato; 2) violazione del giudicato esterno, invocando una decisione non impugnata relativa all'anno d'imposta successivo; 3) violazione delle norme IMU e del quadro regolatorio sul leasing, sostenendo che il soggetto passivo resti l'utilizzatore fino alla riconsegna materiale del bene; 4) violazione delle norme sulla dichiarazione recettizia e sulla risoluzione, per avere la CTR fatto decorrere gli effetti della risoluzione dalla spedizione e non dalla ricezione della raccomandata; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione di sanzioni e interessi per buona fede e obiettiva incertezza normativa; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente sul medesimo tema; 7) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sullo Statuto del contribuente per mancata disapplicazione di sanzioni e interessi nonostante il contrasto giurisprudenziale e le istruzioni ministeriali. Il comune ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo, il quinto motivo e parzialmente il settimo, ha dichiarato assorbito il sesto e ha rigettato il primo, il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti accolti e, decidendo nel merito, ha stabilito che la società di leasing è tenuta al pagamento dell'IMU dal 10 novembre 2013, data di perfezionamento della ricezione della dichiarazione di risoluzione del contratto, e non dalla sola spedizione della raccomandata. Ha inoltre escluso la debenza delle sanzioni amministrative, mentre ha ritenuto dovuti gli interessi. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza e per il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il deposito del ricorso in appello entro il termine previsto rileva ai fini dell'ammissibilità; la difformità cronologica tra deposito e notifica, se l'atto è identico, integra al più una irregolarità non sanzionata con inammissibilità.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sequenza notificazione/deposito dell'appello non è letta in modo formalistico fino a colpire con inammissibilità una mera inversione priva di incidenza sostanziale.
Il giudicato esterno non si forma e non vincola su questioni puramente giuridiche, ma solo su accertamenti di fatto; l'interpretazione della norma non diventa autonomamente intangibile.
art. 8 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Il presupposto IMU resta il possesso dell'immobile, che va coordinato con la disciplina speciale del leasing.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Nel leasing il soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto; cessato il vincolo per risoluzione, il tributo torna a gravare sul concedente.
art. 1, comma 672, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La nozione di durata del leasing, ai fini TASI, è diversa e non vale come interpretazione vincolante della previgente disciplina IMU; per il leasing rileva la riconsegna del bene secondo la disciplina specifica richiamata dalla Corte, ma la cessazione del vincolo contrattuale per risoluzione fa cessare la soggettività passiva dell'utilizzatore.
d.m. 30 ottobre 2012
Le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU non hanno efficacia interpretativa vincolante sulla soggettività passiva; possono al più incidere sul profilo dichiarativo e sull'affidamento, non esonerano automaticamente dalle sanzioni.
La dichiarazione unilaterale recettizia produce effetto quando perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, non quando è soltanto spedita.
Per le dichiarazioni dirette a una parte, la conoscenza si presume al momento dell'arrivo all'indirizzo del destinatario secondo le regole sulla ricezione legale.
La clausola risolutiva espressa opera solo con la comunicazione recettizia dell'avvalimento; la risoluzione non decorre dalla mera spedizione.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per il dies a quo della risoluzione nel caso esaminato.
La retroattività della risoluzione riguarda gli effetti restitutori e liberatori del contratto già risolto, non il momento in cui la risoluzione si perfeziona.
La mancata pronuncia su una domanda autonoma, come quella di disapplicazione di sanzioni e interessi, integra vizio di omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere motivazione sufficiente; il difetto di pronuncia sul tema sanzioni/interessi rende assorbita o rilevante la censura di motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 10, commi 2 e 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
La tutela del contribuente opera in presenza di affidamento incolpevole e buona fede; nel caso concreto però l'obiettiva incertezza rileva soprattutto per l'esclusione delle sanzioni.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Non è punibile chi viola la norma tributaria per obiettive condizioni di incertezza interpretativa; la Corte applica il principio per escludere le sanzioni.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza normativa.
art. 6, comma 2, d.lgs. 14 marzo 1997, n. 471
Richiamato dalla ricorrente nel censurare il mancato annullamento delle sanzioni; la Corte, in combinato con l'art. 6 del d.lgs. 472/1997, esclude le sanzioni per incertezza normativa.
art. 1, commi 738 ss., L. 27 dicembre 2019, n. 160
La nuova disciplina dell'IMU conferma l'impostazione secondo cui, nel leasing, il soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, il soggetto passivo resta l'utilizzatore finché perdura il vincolo contrattuale; la cessazione del rapporto per risoluzione fa venir meno la sua soggettività passiva, con trasferimento dell'obbligo d'imposta al concedente, anche se il bene non sia ancora stato materialmente riconsegnato.
- La dichiarazione di risoluzione di una clausola risolutiva espressa è atto recettizio: gli effetti si producono quando la comunicazione giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario, non al momento della spedizione.
- Nel processo tributario, l'inversione tra deposito e notificazione dell'appello, a fronte di atto identico e deposito tempestivo, non comporta automaticamente inammissibilità se non incide sulla finalità dell'adempimento e non è prevista una sanzione espressa per la mera irregolarità.
- Il giudicato esterno non copre autonomamente le questioni di diritto e non vincola il giudice successivo nell'interpretazione della norma, mancando nell'ordinamento civile il principio dello stare decisis.
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando la violazione dipende da obiettiva incertezza normativa, specie in presenza di contrasto giurisprudenziale; gli interessi, invece, restano dovuti salvo diversa base normativa specifica.
- La mancata pronuncia su una domanda autonoma comporta vizio di omessa pronuncia, anche se il tema è stato solo indirettamente evocato nella motivazione.
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