Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva emesso avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012 su un immobile concesso in locazione finanziaria, ritenendo dovuta l’imposta dalla società di leasing dopo la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, pur in mancanza di effettiva riconsegna del bene. La società concessionaria ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato la pretesa, deducendo: (1) violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011, dell’art. 72-quater l. fall., dell’art. 1, commi 136-139, l. n. 124/2017, dell’art. 14 delle condizioni generali di contratto e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la soggettività passiva IMU non potesse tornare in capo alla società concedente prima della riconsegna del bene; (2) ulteriore violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011, in relazione all’art. 1, comma 672, l. n. 147/2013, deducendo che la norma sulla TASI avesse portata interpretativa generale e dovesse essere applicata anche all’IMU, con conseguente rilevanza della data di riconsegna del bene ai fini della durata del rapporto e del soggetto passivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, nell’IMU relativa a immobili in leasing, il soggetto passivo è il locatario durante la vita del contratto, mentre, in caso di risoluzione del contratto, la soggettività passiva cessa in capo all’utilizzatore e torna alla società di leasing, senza che assuma rilievo la mancata riconsegna materiale del bene. Ha escluso che l’art. 1, comma 672, l. n. 147/2013 possa essere applicato all’IMU come norma interpretativa, evidenziandone la riferibilità alla TASI e la diversità di presupposto impositivo; ha inoltre escluso che la disciplina concorsuale del leasing e la l. n. 124/2017 incidano retroattivamente sul caso, essendo il contratto risolto nel 2011. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
È richiamato come disciplina del presupposto dell’IMU, fondato sul possesso degli immobili.
art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria individua il soggetto passivo nel locatario per tutta la durata del contratto; in caso di risoluzione la soggettività passiva cessa con il venir meno del vincolo contrattuale.
art. 1, comma 672, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Non ha valore interpretativo dell’IMU; riguarda la TASI e non è applicabile per estensione alla disciplina IMU.
art. 72-quater r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Norma settoriale, valevole solo in ambito concorsuale e non suscettiva di applicazione analogica alla fattispecie tributaria esaminata.
art. 1, commi 136-139, l. 4 agosto 2017, n. 124
È norma innovativa e non retroattiva; non si applica ai contratti di leasing risolti prima della sua entrata in vigore.
art. 53 Cost.
È invocato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura, ritenendo corretta l’individuazione del soggetto passivo IMU secondo la disciplina positiva e l’orientamento consolidato.
art. 1526 c.c.
Per i leasing risolti prima della l. n. 124/2017 continua a operare la disciplina tradizionale richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 14 delle condizioni generali di contratto
Secondo la Corte prevede l’immediata riconsegna del bene alla società di leasing in caso di risoluzione, confermando il ritorno del bene al concedente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nell’IMU dovuta su immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario finché il contratto è in corso; con la risoluzione del contratto la soggettività passiva cessa in capo all’utilizzatore e torna alla società di leasing.
- Ai fini dell’IMU non rileva la mera mancata riconsegna materiale del bene dopo la risoluzione del leasing, poiché ciò che conta è il venir meno del vincolo contrattuale che fonda la detenzione qualificata.
- La disciplina dettata per la TASI sul criterio della "durata del contratto" non è automaticamente estensibile all’IMU, poiché i due tributi hanno diverso presupposto impositivo e diversa ratio.
- L’art. 72-quater della legge fallimentare è norma speciale e settoriale, confinata all’ambito concorsuale, e non può essere utilizzata per modificare in via analogica il regime tributario del leasing.
- La l. n. 124/2017 ha carattere innovativo e non retroattivo: non incide sui contratti di leasing già risolti prima della sua entrata in vigore.
- Le previsioni contrattuali che impongono la riconsegna del bene alla società di leasing in caso di risoluzione confermano, sul piano civilistico, il ritorno del bene al concedente e sono coerenti con il regime fiscale affermato dalla Corte.
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