Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Un comune aveva emesso un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 nei confronti della società di leasing, chiedendo il pagamento della maggiore imposta su immobili concessi in locazione finanziaria a un'utilizzatrice e poi rientrati nella disponibilità della concedente solo dopo la risoluzione anticipata del contratto. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che, in caso di risoluzione anticipata del leasing immobiliare e mancata immediata restituzione del bene, soggetto passivo dell'IMU fosse l'utilizzatore sino all'effettiva restituzione. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011: ha sostenuto che la norma, nel prevedere il locatario quale soggetto passivo "a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto", non consente di attribuire rilievo alla restituzione materiale del bene; ha inoltre dedotto che la regola IMU, fondata sul possesso, non potrebbe essere ampliata in via interpretativa e che la disciplina TASI o la legge del 2017 sul leasing non sarebbero applicabili al caso, perché successive e non retroattive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del comune, aderendo all'orientamento ormai consolidato secondo cui, nel leasing immobiliare, il soggetto passivo dell'IMU è il locatario per tutta la durata del contratto e la soggettività passiva cessa con la scadenza o con la risoluzione del contratto, non con l'effettiva restituzione materiale del bene. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il contrasto interpretativo esistente in precedenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
è stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione l'erronea applicazione della disciplina sostanziale sull'IMU.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di definire la controversia senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
"Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
la Corte lo interpreta nel senso che la soggettività passiva IMU del locatario dura per l'intero periodo di vigenza del contratto e cessa con la sua scadenza o risoluzione, non con la mera mancata restituzione del bene.
art. 8, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
viene richiamato come norma che individua nel possesso degli immobili il presupposto impositivo dell'IMU, rispetto al quale il leasing costituisce deroga.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
richiamato in termini sostanzialmente identici all'art. 8, comma 2, d.lgs. 23/2011, quale base del presupposto impositivo fondato sul possesso.
art. 1, comma 672, L. n. 147/2013
richiamato per escludere che la disciplina TASI abbia valore interpretativo della previgente disciplina IMU.
art. 1, comma 703, L. n. 147/2013
citato come norma di salvaguardia della disciplina IMU rispetto al ius superveniens in materia di TASI.
art. 1, commi 738 ss., L. n. 160/2019
richiamato per affermare la continuità della disciplina della nuova IMU, che conferma la soggettività passiva del locatario nel leasing.
art. 1, comma 740, L. n. 160/2019
individuato quale norma che collega ancora il presupposto dell'IMU al possesso di immobili.
art. 1, comma 743, L. n. 160/2019
conferma espressamente che per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140
richiamata solo per escluderne l'applicazione retroattiva ai rapporti già risolti prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare ai fini IMU la soggettività passiva spetta al locatario sin dalla stipula del contratto e permane fino alla sua naturale scadenza o alla risoluzione, poiché il parametro decisivo è la durata del vincolo contrattuale e non la sola disponibilità materiale del bene.
- La mancata restituzione del bene alla società concedente dopo la risoluzione del contratto non è elemento idoneo a protrarre la soggettività passiva del locatario né a differire il ritorno del tributo in capo al concedente, quando la disciplina applicabile collega espressamente l'imposta alla durata del contratto di leasing.
- Le norme sopravvenute in materia di TASI o di nuova disciplina del leasing non possono essere utilizzate per reinterpretare retroattivamente la previgente disciplina IMU, se il legislatore ha mantenuto separati i presupposti dei diversi tributi e non ha previsto una efficacia retroattiva.
- Quando il quadro normativo e giurisprudenziale consente una decisione di puro diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. senza rinvio.
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