Cassazione Civile, Ordinanza n. 10597/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La proprietaria di un terreno sito in Terzigno, già sottoposto a occupazione d'urgenza e poi a espropriazione definitiva, aveva chiesto alla corte d'appello la determinazione della giusta indennità sia per l'occupazione temporanea sia per l'espropriazione, assumendo che l'offerta provvisoria fosse irrisoria e non considerasse la concreta destinazione agricola del fondo. La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che, per l'indennità di occupazione, dovesse essere previamente attivato il procedimento amministrativo di determinazione davanti alla commissione competente, e che, per l'indennità di espropriazione, l'azione giudiziaria fosse ammessa solo come opposizione alla stima definitiva, non già come autonoma domanda di determinazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che l'ordinamento consente al proprietario di chiedere comunque la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio quando manchi la stima definitiva, e richiamando un precedente conforme della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che in materia di espropriazione il proprietario può promuovere il giudizio di determinazione dell'indennità quando non sia stata effettuata la stima definitiva da parte dell'ente espropriante o della commissione competente, senza dover attendere la conclusione del procedimento amministrativo. Ha quindi cassato l'ordinanza della corte d'appello di Napoli e ha rinviato la causa alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
È richiamato solo come base del rito introduttivo del giudizio davanti alla corte d'appello.
art. 50 d.P.R. n. 327/2001
È interpretato come norma che consente, in via di chiusura, la richiesta di determinazione giudiziale dell'indennità nei casi residuali previsti dalla disciplina espropriativa.
art. 54 d.P.R. n. 327/2001
È interpretato nel senso che il proprietario può comunque chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, anche quando non sia stata ancora determinata in via definitiva.
art. 42 Cost.
È richiamato come fondamento del diritto dell'espropriato a conseguire il giusto indennizzo.
art. 16 L. n. 865/1971
La mancanza del calcolo definitivo dell'indennità da parte dell'ente espropriante legittima la domanda giudiziale di determinazione.
artt. 15 e 16 L. n. 865/1971
Indicano il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità da parte della commissione provinciale.
art. 19 L. n. 865/1971
L'opposizione alla stima è soggetta al breve termine di decadenza quando l'indennità definitiva sia stata determinata.
art. 11 L. n. 865/1971
Disciplina il sub-procedimento di stima provvisoria, destinato all'offerta iniziale e al tentativo di cessione volontaria.
art. 12, comma 1, L. n. 865/1971
La stima provvisoria è sostituita dall'ammontare previsto per la cessione volontaria, se accettata.
art. 22 d.P.R. n. 327/2001
Nel caso di esproprio con comunicazione contestuale dell'indennità provvisoria, il destinatario può agire per la determinazione giudiziale dell'indennità.
art. 44 d.P.R. n. 327/2001
È richiamato come rimedio alternativo attivabile dal destinatario del provvedimento espropriativo.
Massime di principio
- In materia espropriativa, il proprietario inciso dall'ablazione può esperire una domanda giudiziale di determinazione della giusta indennità quando non sia stata ancora formata la stima definitiva, senza che sia necessario attendere la conclusione del procedimento amministrativo.
- La tutela giudiziale dell'espropriato non coincide con la sola opposizione alla stima definitiva: essa si distingue dalla fase in cui l'indennità è soltanto provvisoria e l'interessato può chiedere direttamente al giudice la liquidazione del giusto indennizzo.
- La qualificazione dell'indennità come provvisoria o definitiva dipende dalla funzione che la stima assume nel procedimento e non dal solo nomen iuris utilizzato nel decreto di esproprio.
- Quando la disciplina speciale prevede un termine breve di opposizione alla stima, tale decadenza opera solo se l'indennità definitiva sia stata effettivamente determinata; in mancanza, resta esperibile la domanda di determinazione giudiziale.
- La domanda di determinazione dell'indennità di esproprio è ammissibile anche se l'ente espropriante non abbia completato il procedimento di quantificazione definitiva, poiché il diritto all'indennizzo trova fondamento diretto nell'art. 42 Cost.
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