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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di somme che la società assumeva dovute in forza di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e di due sentenze che avevano liquidato spese processuali in suo favore. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione sostenendo, tra l'altro, la nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di agenzia e nella lettera integrativa, nonché la conseguente nullità del lodo. Il Tribunale accolse l'opposizione e la Corte d'appello confermò. La società ricorse per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. per avere i giudici dichiarato la nullità della clausola compromissoria nonostante la mancata produzione in giudizio del contratto e della lettera integrativa; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'asserita tardività della produzione in appello dell'accordo collettivo del 1988, ritenuto invece decisivo; 3-4) violazione dell'art. 5 l. n. 533/1973 e dell'art. 2113 c.c. per avere la Corte ritenuto che l'accordo collettivo non autorizzasse l'arbitrato e per avere escluso l'eccezione di decadenza; 5-6) violazione degli artt. 111 Cost., 1175, 1375, 112 e 157 c.p.c., lamentando omessa pronuncia e sostenendo che l'opponente non potesse dedurre la nullità della clausola da lui stesso attivata e che, comunque, il lodo precludesse la declaratoria di nullità; 7) violazione dell'art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese in favore del difensore della controparte, richiesta in comparsa conclusionale. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di produrre il titolo e i documenti fondativi del credito grava sul creditore opponendo; che la produzione dell'accordo collettivo era comunque irrilevante o inidonea a dimostrare una valida copertura collettiva dell'arbitrato; che l'art. 157 c.p.c. è norma processuale non applicabile alla nullità sostanziale della clausola compromissoria; che non era configurabile abuso del processo o violazione del divieto di venire contra factum proprium; e che la doglianza sulla distrazione delle spese era inammissibile per difetto di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo validamente dichiarata la nullità della clausola compromissoria e del lodo arbitrale per mancanza di una copertura legale o contrattuale idonea nel rapporto di agenzia, nonché corretta la statuizione sulle spese. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'actio nullitatis ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, proseguimento del procedimento monitorio; nel relativo giudizio l'onere di provare il credito resta in capo al creditore opposto/attore sostanziale.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione documentale tardiva è stata ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale; in cassazione la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il documento era stato comunque esaminato e ritenuto irrilevante.

  • art. 5 l. n. 533/1973

    L'arbitrato nel rapporto riconducibile all'art. 409 c.p.c. richiede una copertura legale o contrattuale; in assenza di tale base la clausola compromissoria è nulla.

  • art. 2113 c.c.

    L'eccezione di decadenza è eccezione in senso stretto; comunque, la disciplina dell'art. 2113 c.c. rileva solo se l'arbitrato libero si svolga nel rispetto della copertura normativa o collettiva richiesta.

  • art. 157 c.p.c.

    È norma processuale e non si applica alla questione sostanziale della nullità della clausola compromissoria; non impedisce che la nullità sia fatta valere da chi abbia partecipato alla stipula del contratto nullo.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo al giusto processo non impedisce di far valere in giudizio un vizio genetico di nullità; non è abuso del processo proporre azioni diverse fondate su causae petendi distinte.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Il divieto di venire contra factum proprium opera solo in presenza di esercizio fraudolento o sleale del diritto, situazione esclusa nel caso concreto.

  • art. 93 c.p.c.

    Riguarda i rapporti tra parte e difensore; la sua eventuale violazione non incide sulla posizione dell'altra parte soccombente, che non ha interesse a contestare la distrazione delle spese in favore del difensore avversario.

  • artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c.

    La società ha dedotto violazioni in punto di allegazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché l'onere di produzione gravava sul creditore-opponente sostanziale.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul perimetro del ricorso per cassazione, richiamata per la denunciata violazione di legge e i vizi processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la posizione sostanziale di attore e deve provare il credito con i documenti posti a fondamento della pretesa; la mancanza di produzione del titolo o degli atti costitutivi del diritto può essere decisiva contro di lui.
  • La nullità di una clausola compromissoria inserita in un rapporto soggetto a disciplina speciale non è paralizzata dall'art. 157 c.p.c., perché la norma disciplina le nullità processuali e non quelle sostanziali.
  • In materia di arbitrato relativo a rapporti ricompresi nell'art. 409 c.p.c., la deroga alla giurisdizione ordinaria richiede una base legale o contrattuale idonea; in difetto, la clausola compromissoria è nulla e il lodo che ne deriva non può fondare la pretesa monitoria.
  • L'eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c. è soggetta alle regole proprie delle eccezioni in senso stretto e, comunque, presuppone un arbitrato libero svolto nel quadro normativo che ne consente l'operatività.
  • Non integra abuso del processo né violazione del principio di buona fede il fatto che una parte faccia valere, in procedimenti diversi e su cause petendi distinte, la nullità genetica di una clausola arbitrale o di un titolo esecutivo.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa non è, di per sé, censurabile dalla controparte soccombente, perché la disciplina dell'art. 93 c.p.c. attiene ai rapporti interni tra difensore e assistito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteAgenzia
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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