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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10599/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia riguardava l’opposizione di un condominio a un’intimazione di pagamento per COSAP relativa a griglie e intercapedini collocate sul marciapiede antistante l’edificio. In primo grado il Tribunale aveva escluso la debenza delle somme per gli anni 1999-2000; in appello, invece, Roma Capitale aveva ottenuto riforma della decisione e rigetto dell’opposizione, con affermazione della debenza del canone in base al mero fatto dell’occupazione del suolo pubblico, ritenendo irrilevante l’assenza del titolo concessorio e negando efficacia al giudicato esterno invocato dal condominio. Nel ricorso per cassazione il condominio ha dedotto, come primo motivo, la violazione delle norme sul giudicato sostanziale e processuale, sostenendo che la Corte d’appello aveva errato nel non riconoscere l’efficacia preclusiva di una precedente decisione tra le stesse parti, relativa al medesimo fatto costitutivo del credito, sebbene riferita ad annualità diverse. Gli altri motivi, rimasti assorbiti, attenevano a omesso esame di fatti decisivi e alla violazione delle norme che disciplinano il COSAP, il titolo concessorio, l’onere della prova e le caratteristiche dell’opera edilizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sul giudicato esterno nei rapporti di durata: il fatto costitutivo del credito al COSAP era lo stesso per tutte le annualità, perché coincideva con la presenza delle griglie/intercapedini presso il condominio, e il giudicato formatosi su tale accertamento precludeva il riesame delle medesime questioni nei successivi giudizi, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini l’eccezione di giudicato alla luce dei principi indicati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude il riesame delle questioni già decise tra le stesse parti sul medesimo oggetto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per fondare l’efficacia del giudicato interno/esterno.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato esterno.

  • art. 21 d.lgs. n. 46/1990

    Richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito.

  • art. 63 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione al COSAP e ai presupposti del canone.

  • art. 1 Regolamento del Comune di Roma istitutivo del COSAP

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla disciplina locale del canone.

  • art. 16 Regolamento del Comune di Roma istitutivo del COSAP

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla disciplina locale del canone.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo assorbito in tema di onere della prova.

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su una fattispecie attuale preclude il riesame nei giudizi successivi delle medesime questioni, anche se riferite a periodi diversi, purché il fatto costitutivo resti identico e non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto.
  • La portata preclusiva del giudicato copre il dedotto e il deducibile: non solo le questioni espressamente decise, ma anche quelle che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della decisione.
  • Quando il credito è fondato su un presupposto fattuale stabile e identico nel tempo, la sola scansione in annualità diverse non consente di eludere il giudicato già formatosi su quel presupposto.
  • In sede di legittimità, l’accoglimento di un motivo che investe una questione preliminare o assorbente comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi che dipendano dalla medesima statuizione.
  • Il giudice di rinvio deve riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificando l’incidenza di eventuali sopravvenienze sul rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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