Cassazione Civile, Sentenza n. 12039/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerne (i) la validità della notificazione via PEC di atti impositivi/riscossivi e della attestazione di conformità all'originale rilasciata dal cancelliere, e se eventuali vizi della attestazione incidano sulla decadenza per impugnazione; e (ii) la legittimità della delibera comunale del 22 maggio 1998 n.16 che assimilava rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani basandosi solo su criteri qualitativi e non quantitativi, con conseguente diritto alla esenzione o riduzione TARSU/TIA per il produttore di rifiuti.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo relativo alla notificazione via PEC, confermando l'orientamento secondo cui l'irritualità della notificazione (o l'attestazione di conformità del cancelliere) non comporta automaticamente nullità quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza del destinatario; pertanto l'appello sul profilo della notificazione è infondato e la notificazione è stata ritenuta idonea a far decorre i termini per l'impugnazione. Tuttavia il primo motivo (attinente alla disapplicazione della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti, per difetto del criterio quantitativo) è stato ritenuto fondato: la delibera che assima sulla sola base qualitativa deve essere disapplicata perché in contrasto con l'art.21, comma 2, lett. g, d.lgs. 5/1997; ne consegue l'applicazione della disciplina previgente (art.62, comma 3, d.lgs. 507/1993) che consente esclusioni o riduzioni delle superfici tassabili previa allegazione e prova da parte del contribuente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata nei punti accolti e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia) per nuovo esame.
Norme richiamate
La nullità delle notificazioni è tassativa: l'attestazione di conformità del cancelliere non rientra nei casi previsti e quindi non incide automaticamente sulla validità della notificazione se non viene dimostrata l'incompletezza o la difformità della copia ricevuta.
art. 7‑quater d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)
Ha introdotto la notificazione via PEC per atti impositivi, seppure con campo di applicazione inizialmente non espressamente esteso ai tributi locali; questione poi chiarita da successivi interventi normativi.
comma 1‑quarter art. 6 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 ... notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3‑bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni ... La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23‑bis."
Prevede la possibilità per enti locali di notificare via domiclio digitale/PEC e prevede l'attestazione di conformità della copia informatica da parte del responsabile del procedimento.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6
Disciplina le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC: la ricevuta di accettazione perfeziona la notificazione per il mittente; la ricevuta di avvenuta consegna per il destinatario.
art. 3‑bis legge 21 gennaio 1994, n. 53
Indica i momenti di perfezionamento della notificazione telematica (riferimento alla disciplina sulla notificazione via PEC).
I vizi della notificazione possono essere sanati se l'atto ha raggiunto lo scopo della comunicazione (sanatoria per raggiungimento dello scopo).
La ricevuta di avvenuta consegna della PEC fonda una presunzione di ricezione a favore del mittente; grava sul destinatario l'onere di provare eventuali disfunzioni del sistema.
art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Rinvio alla disciplina delle notificazioni processuali per gli avvisi di accertamento e per le cartelle; giustifica l'applicazione di istituti processuali (es. art.156) anche alle notificazioni di atti tributari.
art. 21, comma 2, lett. g, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare per "qualità e quantità" i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento; secondo la Corte l'assimilazione deve indicare caratteristiche sia qualitative sia quantitative.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti (TIA) e prevede meccanismi di riduzione proporzionale per i rifiuti avviati al recupero; ricava il principio secondo cui l'assimilazione non comporta esenzione totale ma una possibile riduzione tariffaria a consuntivo.
art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Prevede la TIA 2 e stabilisce disposizioni transitorie che hanno inciso sulla convivenza di diversi regimi tariffari; rilevante per la disciplina evolutiva della materia.
art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi ..."
Disciplina la determinazione della superficie tassabile per la TARSU e prevede esenzioni/percentuali di riduzione per superfici dove si formano rifiuti speciali; applicabile se l'assimilazione comunale è illegittima.
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare d'ufficio atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, limite solo dal giudicato amministrativo favorevole alla legittimità dell'atto.
Massime di principio
- Notificazioni via PEC: la validità non dipende dall'attestazione formale del cancelliere se la trasmissione ha prodotto la conoscenza dell'atto; la ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.) genera una presunzione di ricezione a favore del mittente e l'onere di provarne l'irregolarità grava sul destinatario.
- Attestazione di conformità della copia all'originale rilasciata dal cancelliere non invalida automaticamente la notificazione: il destinatario deve specificamente contestare incompletezza o difformità della copia per rendere incidere tale vizio sui termini di impugnazione.
- In caso di notificazione irrituale ma efficace nel raggiungere lo scopo (conoscenza del destinatario), si applica la sanatoria prevista dall'art.156 c.p.c.: la notificazione resta idonea a far decorrere i termini di impugnazione.
- Onere della prova: se il mittente dimostra accettazione e consegna telematica, chi contesta deve provare disfunzioni tecniche o errori del sistema informatico che abbiano effettivamente pregiudicato la conoscenza dell'atto.
- Assimilazione rifiuti (TARSU/TIA): una delibera comunale che assimila rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani deve specificare criteri sia qualitativi sia quantitativi; la mancanza del criterio quantitativo rende la delibera illegittima e suscettibile di disapplicazione.
- Effetti della disapplicazione: se la delibera è disapplicata, trova applicazione la disciplina per rifiuti speciali (art.62, comma 3, d.lgs. 507/1993), con possibilità per il contribuente di chiedere esenzioni o riduzioni delle superfici tassabili previa allegazione e prova dei presupposti.
- Potere del giudice tributario: il giudice può disapplicare d'ufficio regolamenti o delibere comunali illegittime anche se non impugnate amministrativamente, salvo che la legittimità sia stata già definitivamente accertata con giudicato nel contraddittorio delle parti.
- Prassi consigliata per i contribuenti: in caso di notificazione via PEC con ricevute, contestare tempestivamente e con prove specifiche qualsiasi difformità o mancata corrispondenza degli allegati; in materia rifiuti, dimostrare puntualmente quantità e modalità di avvio a recupero per ottenere riduzioni tariffarie.
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