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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11987/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente aveva accesso alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per le annualità 2010-2015; dopo aver presentato istanza provvisoria e definitiva e versato somme, l'Agenzia notificò accertamenti e atti contestativi per gli anni 2011-2013, sostenendo il mancato perfezionamento della procedura e irrogando sanzioni maggiori. Il ricorrente versò comunque somme (euro 239.159,85) per non perdere la definizione in misura ridotta e poi chiese il rimborso delle sanzioni relative al 2012-2013 (contestando di non essere proprietario dell'immobile in San Marino) e del pagamento versato per il 2015 (sostenendo di essere residente all'estero). L'Ufficio negò il rimborso; il ricorrente impugnò le sentenze di primo e secondo grado davanti alla Corte di Cassazione con quattro motivi, tra cui la preclusione della procedura di voluntary disclosure per formale conoscenza di attività istruttorie e la questione della residenza fiscale per il 2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che l'art. 5‑quater (nella formulazione vigente ratione temporis) estende l'ambito oggettivo della voluntary disclosure alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, comprendendo anche posizioni giuridiche attive come la cessione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile; pertanto la formale conoscenza di accessi/verifiche aventi ad oggetto tali attività in San Marino ha precluso l'accesso successivo alla procedura anche con riferimento alla relazione bancaria in Singapore. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla residenza per il 2015, poiché la questione è stata valutata dai giudici di merito sulla base di indici fattuali e la decisione non è irragionevole; sul quarto motivo ha escluso violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Conseguenza: ricorso rigettato; Roberto Pavone condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito; indicazione degli ulteriori adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5‑quater d.l. n. 167/1990 conv. l. n. 227/1990 (voluntary disclosure)

    "l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, (…) può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato"; "la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione ... abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura"

    La Corte interpreta l'ambito oggettivo della voluntary disclosure in senso ampio: comprende non solo la titolarità formale di immobili o partecipazioni estere, ma qualsiasi posizione giuridica attiva connessa ad attività finanziarie o patrimoniali estere (es. cessione di contratto preliminare). La formale conoscenza di attività istruttorie riguardanti tali posizioni preclude l'accesso successivo alla procedura anche con riferimento ad altri asset esteri ricadenti nel medesimo ambito.

  • art. 2 D.P.R. n. 917/1986 (criteri di residenza fiscale)

    La qualificazione della residenza fiscale è questione di fatto basata su indici (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, relazioni personali ed economiche). La Cassazione non riesamina i fatti se la decisione di merito è motivata e non manifestamente irragionevole.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. (onere e mezzi di prova)

    Richiamate in relazione alla contestazione probatoria sulla titolarità di beni e sulla residenza; la Corte ritiene che la valutazione dei mezzi probatori e degli indici sia rimessa al giudice di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e artt. 132 c.p.c., 111 comma 6 Cost.

    Richiamati nei motivi relativi alla motivazione della sentenza di merito; la Corte ritiene che la motivazione della C.T.R. sia congrua rispetto alla valutazione degli indici di fatto.

  • artt. 112 e 99 c.p.c. (limiti e corrispondenza del decisum)

    La Corte valuta che non sussista violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: la sentenza ha deciso sulla residenza e sul merito della domanda di rimborso basandosi su fatti dedotti e indici valutati in giudizio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo le disposizioni richiamate.

Massime di principio

  • La procedura di voluntary disclosure copre in senso ampio tutte le "attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato", non solo la titolarità formale di beni: quindi anche diritti relativi a immobili esteri (es. cessione di contratto preliminare) rientrano nell'ambito.
  • Se il contribuente ha avuto formale conoscenza dell'avvio di accessi, ispezioni o verifiche che riguardano quell'ambito oggettivo (attività patrimoniali/finanziarie estere), è precluso l'accesso alla voluntary disclosure anche se la domanda è rivolta a diversi asset esteri (es. banca diversa o paese diverso).
  • Le contestazioni sulla residenza fiscale sono questioni di fatto determinate mediante valutazione di indici (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, relazioni personali ed economiche); tali valutazioni di merito non sono sindacabili in Cassazione se motivate e non irragionevoli.
  • La richiesta di rimborso di somme versate nell'ambito di una procedura di collaborazione volontaria richiede che l'accesso alla procedura non sia stato precluso per fatti anteriori: il versamento per definire non garantisce automaticamente il rimborso se la procedura non era ammissibile.
  • In giudizio tributario la Corte di merito valuta la prova e gli indici; per il contribuente è cruciale documentare in modo puntuale la mancata conoscenza formale di attività istruttorie e fornire elementi concreti sulla propria situazione di residenza per ottenere il rimborso.

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