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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11904/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia derivante da un appalto integrato per il restauro della Torre dei Balivi ad Aosta: l'appaltatrice domandava il risarcimento dei maggiori oneri e dei ritardi derivanti da ritrovamenti archeologici e da carenze del progetto definitivo; la Regione contestava la tempestività delle riserve e chiedeva la penale per il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i motivi di censura proposti dalla Regione (ricorso principale) e dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi del ricorso incidentale dell'impresa; ha confermato i principi enunciati dalla Corte d'appello secondo cui, nell'appalto integrato, gli studi e i sondaggi preliminari (anche archeologici) rientrano nella fase della progettazione definitiva e sono in capo alla stazione appaltante; ha quindi ritenuto legittima la responsabilità della Regione per i maggiori oneri riconosciuti in primo e secondo grado nella misura provata e ha escluso l'applicabilità della disciplina dell'art. 25, comma quarto, della legge n.109/1994 (indennizzo del 10%) al caso di recesso previsto dall'art. 140 del d.P.R. n.554/1999, confermando l'esclusione di ulteriori indennizzi oltre quanto previsto per l'appalto integrato.

Norme richiamate

  • legge 11 febbraio 1994, n. 109

    art. 16, commi quarto e quinto; art. 19, comma 1, lett. b); art. 25, comma quarto

    L'art.16 definisce i contenuti del progetto definitivo (che deve comprendere gli studi e le indagini preliminari, anche geognostici e archeologici) e del progetto esecutivo; l'art.19 delimita la natura dell'appalto integrato (affidamento su base di progetto definitivo predisposto dall'ente). L'art.25, comma quarto, disciplina varianti e indennizzi ma si applica alla fattispecie del progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante, non all'appalto integrato in cui il progetto esecutivo è redatto dall'appaltatore.

  • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    art. 140, commi secondo, terzo, sesto e settimo

    Stabilisce che gli studi preliminari devono precedere il progetto esecutivo; nel regime dell'appalto integrato disciplina quando l'eventuale mancata approvazione del progetto esecutivo comporta risoluzione per inadempimento o recesso della stazione appaltante, prevedendo un diverso regime indennitario (art.140, comma settimo) rispetto all'art.25 della legge n.109/1994.

  • D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (capitolato generale)

    art. 9; art. 10, comma ottavo

    Il capitolato regola i rimborsi in caso di recesso o risoluzione; in appalto integrato l'appaltatore può avere diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo secondo quanto previsto nei documenti di gara, ma non automaticamente al 10% delle opere non eseguite.

  • Codice civile

    art. 1362; art. 1363; art. 1366; art. 1206; art. 1226

    Art.1362-1363-1366 (interpretazione del contratto): la clausola contrattuale va interpretata alla luce della comune intenzione e del quadro normativo; la Corte ha ritenuto compatibile la clausola che attribuiva all'appaltatrice alcuni lavori propedeutici con l'interpretazione che, nell'appalto integrato, gli studi preliminari completi restano in capo alla stazione appaltante. Art.1206 (dovere di cooperazione): non sostituisce l'obbligo normativo dell'ente di eseguire gli studi preliminari; art.1226 (interessi) citato nelle doglianze processuali.

  • Codice di procedura civile

    art. 91; art. 92; art. 116; art. 132, comma 2, n.4

    Norme procedurali citate in relazione alla liquidazione delle spese e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito; la Corte ha ritenuto corretta la compensazione parziale delle spese e ha richiamato i limiti del riesame in Cassazione.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    varie sentenze (es. Cass. sez. I 9/11/2018 n.28799; sez. I 31/05/2012 n.8779; sez. I 5/02/2016 n.2316)

    Conferma i principi relativi alla distinzione tra progetto definitivo ed esecutivo, alla 'sorpresa archeologica' come causa imprevista e alla disciplina specifica dell'appalto integrato.

Massime di principio

  • Nell'appalto integrato la stazione appaltante è normalmente tenuta ad eseguire gli studi e i sondaggi preliminari (anche archeologici) nella fase del progetto definitivo: la loro omissione può rendere la stazione appaltante responsabile dei maggiori oneri e dei ritardi derivanti da ritrovamenti sopravvenuti.
  • La clausola contrattuale che apparentemente trasferisce sull'appaltatore l'obbligo di indagini preliminari sarà interpretata dal giudice alla luce della natura integrata del contratto: tali clausole sono lette restrittivamente e non possono derogare all'obbligo normativo dell'ente committente.
  • Gli studi e le indagini necessari esclusivamente per l'ingegnerizzazione del progetto definitivo o per la redazione del progetto esecutivo (indagini di dettaglio o di verifica) possono essere richiesti all'appaltatore, ma l'esecuzione di tutti gli studi preliminari funzionali al progetto definitivo resta, in linea generale, a carico della stazione appaltante.
  • Se il progetto esecutivo non è approvato nella fase antecedente all'esecuzione dei lavori e la stazione appaltante recede, si applica il regime previsto per l'appalto integrato (art.140 d.P.R. n.554/1999) e non automaticamente la disciplina dell'art.25 legge n.109/1994: ciò incide sui criteri indennitari spettanti all'appaltatore.
  • Per ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri l'appaltatore deve provare l'entità dei costi e la loro effettiva imputabilità (es. utilizzo esclusivo di personale e mezzi per le attività contestate); la mera produzione di fatture senza prova della loro riconducibilità esclusiva alle lavorazioni contestate può non essere sufficiente.
  • In sede processuale il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la documentazione e nel riparto delle spese: la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, ma non riesamina integralmente il merito probatorio.
  • Quando si redige o si valuta un contratto di appalto integrato è fondamentale definire chiaramente nei documenti di gara e nel capitolato quali studi siano a carico dell'ente e quali a carico dell'appaltatore, nonché le conseguenze economiche in caso di ritrovamenti o varianti, per prevenire contenziosi.

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