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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12017/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

la ricorrente aveva articolato vari motivi di impugnazione: (i) che il giudice di secondo grado non aveva considerato che i locali adibiti a laboratori erano esenti da tributo; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990 (art. 360, co.1, n.3 c.p.c.), per aver ritenuto adeguata la motivazione dell'atto impositivo limitata a una mera elencazione di superfici tassabili senza indicare presupposti di fatto e ragioni di diritto; (iii) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 L. 212/2000, comma 649 L. 147/2013, art. 184, co.3, lett. e, d.lgs. 152/2006 (sempre in relazione all'art. 360, co.1, n.3 c.p.c.), sostenendo che la denuncia di occupazione di nuovi locali presentata dalla contribuente equivalesse a interpello e che, mancando una risposta scritta e motivata dell'ente impositore entro 120 giorni, si sarebbe formato il silenzio-assenso sulla rideterminazione della superficie tassabile.

La decisione

la Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia rituale al ricorso da parte della ricorrente; la rinuncia è stata ritenuta valida perché depositata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente. In conformità all'accordo tra le parti è stata disposta la compensazione delle spese giudiziali. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, co.1-quater, D.P.R. 115/2002 (sanzione/contributo unificato per il ricorrente non vittorioso), ritenendo che la pronunzia di estinzione non rientri nelle ipotesi cui quella norma si applica. Decisione pronunciata nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    norma invocata per denunciare violazione di legge e falsa applicazione in sede di gravame; la Corte ha preso atto delle questioni ma non le ha decise nel merito per effetto della estinzione per rinuncia

  • art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    riferita alla motivazione dell'atto impositivo: la ricorrente contestava la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto; la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto della estinzione

  • art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    richiamata in relazione al principio di doverosa motivazione degli atti amministrativi; la censura verteva sulla scarsa motivazione dell'atto impositivo

  • art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

    citata dalla ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali e motivazionali dell'azione dell'amministrazione impositrice; non esaminata nel merito a causa della estinzione

  • comma 649, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    richiamato in riferimento alle modalità di contestazione e rideterminazione della base imponibile; la ricorrente sosteneva che la denuncia di occupazione costituisse interpello con effetti di silenzio-assenso

  • art. 184, comma 3, lett. e, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    menzionato nel quadro normativo evocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una determinazione motivata dell'ente; non deciso sul merito

  • art. 390 c.p.c., secondo e terzo comma

    interpretati per ritenere la rinuncia rituale: la rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta e accettata vale per dichiarare l'estinzione del procedimento

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    consentito al giudice, in conformità all'accordo tra le parti, di disporre la compensazione delle spese giudiziali

  • art. 13, co.1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 1, co.17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    la Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma (obbligo di versare somma pari al contributo unificato per il ricorrente non vittorioso), ritenendo la pronunzia di estinzione incompatibile con l'ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se rituale (intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore con procura speciale e accettata dalla controparte), determina l'estinzione del procedimento: non si pronuncia sul merito delle questioni sollevate.
  • In caso di estinzione per rinuncia non può essere applicata la disciplina che sanziona il ricorrente non vittorioso ai fini del contributo unificato: l'estinzione non equivale a giudicato di rigetto sul merito.
  • Le parti possono concordare la compensazione delle spese giudiziali; il giudice può disporla nella sentenza di estinzione se esiste accordo.
  • Le censure sulla motivazione dell'atto impositivo (mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto) e sulle conseguenze della presentazione di una denuncia di occupazione come possibile interpello richiedono una decisione sul merito che non può essere resa se il ricorrente rinuncia al giudizio: per far valere tali profili è necessario non rinunciare o proporre nuovamente impugnazione prima dell'estinzione.
  • La qualificazione della comunicazione dell'amministrazione come interpello e la previsione del silenzio-assenso entro 120 giorni sono questioni di diritto amministrativo che devono essere provate e valorizzate nel merito; la loro efficacia non si determina automaticamente in sede di rinuncia processuale.

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