Cassazione Civile, Sentenza n. 11948/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società maltese Easyworld, operante come bookmaker e che aveva aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, L. n. 190/2014, impugnava il diniego di rimborso delle somme versate per la regolarizzazione (tra cui versamenti di €10.000 per punto di raccolta e complessivi €80.000 riferiti a punti poi rinunciati). I motivi di ricorso contestavano: 1) la decisione d'appello che negava la legittimazione attiva della ricorrente al rimborso (sostenendo che il bookmaker sarebbe stato solo un "veicolo" per la regolarizzazione dei CTD), 2) la qualificazione del versamento di €10.000 come "costo di accesso" anziché come acconto d'imposta, 3) il rifiuto del rimborso di €80.000 versati per punti successivamente rinunciati, e 4) la conferma del calcolo dell'imposta su basi anagrafiche retrodatate per 21 punti di raccolta. Easyworld chiedeva l'accoglimento dei primi tre motivi e la rettifica del calcolo relativo alle date di inizio attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso e ha rigettato il quarto. In particolare: - Ha ritenuto errata la valutazione della CTR che aveva escluso la legittimazione attiva del bookmaker, affermando che il bookmaker (anche estero e privo di concessione) è soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse e può quindi esercitare il diritto al rimborso; - Ha qualificato il versamento di €10.000 effettuato con modello F24 come acconto d'imposta (non come mero costo di accesso alla procedura), atteso l'utilizzo dell'F24 e la previsione normativa che lo indica come compensabile con la prima rata dell'imposta; - Ha riconosciuto il diritto al rimborso degli €80.000 versati in relazione a punti di raccolta oggetto di successiva rinuncia, rilevando che la previsione di compensazione automatica prevista dall'art. 24 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 riguarda la raccolta a distanza (rete virtuale) e non le raccolte tramite rete fisica; - Ha invece respinto il motivo relativo alla rideterminazione dell'imposta per 21 punti vendita basata su dati documentali di inizio attività, ritenendo che la CTR avesse adeguatamente motivato la valutazione dei mezzi di prova (versamenti spontanei, PVC, atti della Guardia di Finanza). La sentenza della CTR è stata cassata quanto ai primi tre profili e la causa è rimessa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
L. n. 190/2014, art. 1, comma 643
“In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorrere dal 10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ... è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: ... con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata ...”
La Corte interpreta la norma nel senso che la procedura di emersione può essere utilizzata anche dal bookmaker estero (se operativo alla data del 30/10/2014) e che il versamento di €10.000, effettuato con F24, costituisce un acconto d'imposta compensabile con la prima rata prevista per la regolarizzazione.
D.lgs. n. 504/1998 (imposta unica sulle scommesse)
La Corte conferma che il presupposto impositivo può ricorrere tanto a carico del bookmaker quanto a carico del titolare della ricevitoria/CTD: il bookmaker è soggetto passivo dell'imposta anche se estero e privo di concessione.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 10
La disciplina della liquidazione automatizzata richiamata dall'art. 24 (d.l. 98/2011) si applica alla raccolta a distanza/rete virtuale; la Corte esclude la sua applicazione automatica alle raccolte tramite rete fisica oggetto del caso, quindi non può precludere il rimborso per somme versate relative a punti fisici rinunciati.
L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, lett. b)
Definisce i profili soggettivi del bookmaker quale gestore di scommesse, fornendo supporto all'idea che il bookmaker sia soggetto passivo rilevante ai fini dell'imposta unica.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88
Norma richiamata nella procedura di rilascio del titolo abilitativo prevista per la regolarizzazione; la presentazione della domanda va accompagnata alla richiesta del titolo ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Un bookmaker estero che abbia operato in Italia e risulti attivo alla data indicata dalla legge può presentare istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 643, L. n. 190/2014 e ha legittimazione a chiedere rimborsi connessi a pagamenti effettuati per la procedura.
- Il versamento di €10.000 effettuato con modello F24 ai fini della procedura di regolarizzazione va interpretato come acconto d'imposta (e non come mero costo di accesso), essendo destinato a essere compensato con la prima rata dell'imposta dovuta.
- Le somme versate per regolarizzare punti di raccolta successivamente rinunciati possono essere rimborsate; non vale automaticamente il criterio di compensazione previsto per le reti virtuali se la raccolta è avvenuta tramite rete fisica.
- Sia il bookmaker che il CTD/punto vendita partecipano all'attività imponibile: la responsabilità tributaria può spettare al bookmaker e la qualificazione del CTD come unico soggetto passivo è scorretta se il bookmaker esercita la gestione delle scommesse.
- Le contestazioni sulle date di inizio attività richiedono valutazione documentale di merito (versamenti spontanei, verbali di verifica, accertamenti della Guardia di Finanza): il sindacato della Cassazione è limitato se la CTR ha adeguatamente motivato la scelta probatoria.
- La disciplina della liquidazione automatizzata (art. 24 d.l. 98/2011) riguarda la raccolta a distanza; prima di applicarla occorre verificare la natura della rete (virtuale vs fisica) oggetto della controversia.
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