Cassazione Civile, Sentenza n. 11886/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 1998. L'Amministrazione aveva negato o sospeso il rimborso per effetto di provvedimenti cautelari (fermo amministrativo e sequestro conservativo). Il rimborso è stato poi erogato ma senza riconoscimento degli interessi per i periodi in cui il pagamento era sospeso. La controversia verteva sulla natura degli interessi ex art. 38‑bis d.P.R. n. 633/1972 (moratori o compensativi), sulla loro decorrenza, sull'effetto dei provvedimenti cautelari (legittimità/illegittimità del fermo amministrativo e impatto del sequestro conservativo) e su questioni processuali connesse (prescrizione, rinuncia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha enunciato il principio che gli interessi ex art. 38‑bis d.P.R. n. 633/1972 sono di natura moratoria: sono dovuti dall'Amministrazione fiscale se il fermo amministrativo è illegittimo, mentre non maturano durante un fermo amministrativo legittimo né durante un sequestro conservativo (in tali ipotesi non sono dovuti neppure interessi compensativi). Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato non riconoscendo gli interessi moratori relativi al periodo successivo alla cessazione del sequestro conservativo fino al pagamento effettivo: tali interessi devono essere riconosciuti. Di conseguenza è stato accolto parzialmente il quarto motivo di ricorso della ricorrente, cassando la sentenza impugnata nei limiti indicati e rinviando la causa alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame; gli altri motivi di ICLA e il ricorso incidentale dell'Agenzia sono stati rigettati o dichiarati infondati/inammissibili nei termini esposti.
Norme richiamate
art. 38‑bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Gli interessi previsti sono qualificati dalla Corte come interessi moratori; decorrono a favore del contribuente per ritardi imputabili all'Amministrazione (oltre 90 giorni) e sono dovuti anche per il periodo successivo alla cessazione di misure cautelari fino all'effettivo soddisfo, salvo che la sospensione sia imputabile all'Amministrazione tramite un fermo legittimo.
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Il provvedimento di fermo amministrativo trova applicazione anche in materia di rimborsi IVA (potere di autotutela dell'Amministrazione), con la precisazione che, se legittimo, sospende la maturazione degli interessi moratori; se illegittimo, gli interessi moratori maturano anche durante il fermo.
artt. 1224, 1282, 1284 cod. civ.
Riferimenti alla distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi/legali: gli interessi corrispettivi (art.1282) decorrono indipendentemente dall'imputabilità del ritardo e possono trovare rilevanza quando il ritardo non sia imputabile all'Amministrazione, ma in caso di sequestro conservativo il danno e la richiesta di interessi corrispettivi devono eventualmente essere rivolti contro il terzo sequestrante.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale richiamata in motivo di nullità riguardo alla motivazione; la Corte valuta la correttezza della motivazione della CTR rispetto alla qualificazione degli interessi.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento ai vizi di motivazione della sentenza impugnata; la Corte verifica l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito.
art. 23 e art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art.23: facoltà dell'Amministrazione di svolgere controdeduzioni in giudizio. Art.57: limiti alle eccezioni di merito in appello; la Corte sottolinea che eccezioni in senso proprio (es. prescrizione) devono essere tempestivamente proposte e possono essere precluse in appello.
art. 183 Direttiva IVA (direttiva comunitaria)
La Corte ritiene che l'interpretazione data non contrasti con l'art.183: la sospensione degli interessi può essere imputabile al contribuente e l'art.38‑bis consente un periodo per integrare la domanda senza pregiudizio degli interessi.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, cause C‑254/16 e C‑387/16)
I precedenti comunitari sono richiamati per il principio secondo cui non si può ridurre l'ammontare degli interessi dovuti per circostanze non imputabili al contribuente; inversamente, se il ritardo è imputabile al contribuente, può essere giustificata una riduzione.
Massime di principio
- Gli interessi previsti dall'art. 38‑bis d.P.R. n. 633/1972 vanno considerati di natura moratoria: sono dovuti per il ritardo imputabile all'Amministrazione fiscale nel riconoscimento del rimborso IVA (oltre il termine previsto).
- La presenza di un fermo amministrativo legittimo o di un sequestro conservativo impedisce la maturazione degli interessi moratori durante la vigenza della misura, perché l'imputabilità del ritardo non grava sull'Amministrazione.
- Se il fermo amministrativo è illegittimo (per insussistenza dei presupposti), gli interessi moratori ex art. 38‑bis maturano anche nel periodo in cui il fermo era in vigore.
- Nel caso di sequestro conservativo disposto da terzi, l'Amministrazione non è responsabile del ritardo nella corresponsione del rimborso: eventuali pretese risarcitorie o interessi legali/corrispettivi per il periodo di vincolo devono essere rivolte, se del caso, contro il terzo sequestrante.
- Gli interessi moratori devono essere riconosciuti per il periodo successivo alla cessazione delle misure cautelari fino al pagamento effettivo, e la presentazione dell'istanza originaria di rimborso è sufficiente quale costituzione in mora senza bisogno di nuova istanza dopo la revoca.
- Questioni processuali come la prescrizione e le eccezioni in senso proprio devono essere sollevate tempestivamente (in primo grado) e non possono normalmente essere eccepite per la prima volta in appello.
- In una situazione analoga, valutare sempre la legittimità dei provvedimenti cautelari: se si ritiene illegittimo il fermo o il sequestro conservativo, il contribuente può chiedere il riconoscimento degli interessi anche per il periodo in cui il provvedimento era in vigore; altrimenti, la sfida sarà limitata al periodo successivo alla cessazione della misura.
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