Cassazione Civile, Ordinanza n. 30493/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 con cui il comune ha negato l'agevolazione/esenzione per terreni agricoli, ritenendo non soddisfatto il requisito della prevalenza del reddito agricolo rispetto a quello derivante dalla partecipazione del contribuente in una società operante nel commercio all'ingrosso di macchine e utensili agricoli. Il contribuente ha impugnato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello del comune e confermato il recupero d'imposta. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione dell'atto impositivo e omessa pronuncia, deducendo la violazione delle norme sul contenuto dell'atto e sostenendo che la motivazione fosse apparente e tautologica. Con il secondo motivo ha contestato la conferma di sanzioni e interessi. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per violazione della disciplina IMU, sostenendo che per l'agevolazione fossero sufficienti la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, l'iscrizione alla previdenza agricola e la conduzione del fondo, senza che rilevasse un ulteriore requisito di prevalenza reddituale dell'attività agricola sulle altre fonti di reddito. Ha inoltre richiamato la disciplina e la giurisprudenza che, a suo dire, avrebbero confermato la spettanza del beneficio anche alla luce dei redditi agricoli prodotti e della sua attività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha ritenuto assorbito il secondo e ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento IMU. La Corte ha affermato che, per l'anno d'imposta in questione, l'agevolazione per i terreni agricoli richiedeva la sola qualifica di coltivatore diretto o IAP e l'iscrizione alla previdenza agricola, senza necessità di verificare una prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altre fonti di reddito. Poiché il giudice di merito aveva invece fondato il rigetto sull'asserita mancanza di tale prevalenza, la decisione è stata riformata.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Per l'IMU sui terreni agricoli la disciplina richiamata non impone, secondo la Corte, un autonomo accertamento della prevalenza del reddito agricolo sulle altre fonti di reddito quando il soggetto sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola.
art. 1, comma 13, L. 28 dicembre 2015, n. 208
La norma è letta come base dell'esenzione/agevolazione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla necessità di dimostrare una prevalenza reddituale.
art. 78-bis d.l. 14 agosto 2020, n. 104
È richiamato come disposizione di interpretazione autentica e retroattiva che conferma la rilevanza della sola iscrizione previdenziale e dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola, includendo anche alcune categorie particolari come pensionati e coadiuvanti.
art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
La qualifica di imprenditore agricolo professionale è rilevante ai fini dell'agevolazione IMU, purché il soggetto sia iscritto nella previdenza agricola.
art. 2 legge 9 gennaio 1963, n. 9
La nozione di attività prevalente richiamata dal ricorrente non è ritenuta decisiva dalla Corte per il regime IMU applicabile all'anno di imposta considerato.
artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Sono evocati nel ricorso per sostenere la rilevanza del reddito fondiario e del reddito agrario, ma la Corte ritiene comunque non necessario verificare la prevalenza reddituale ai fini dell'esenzione IMU.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel primo motivo per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nel primo motivo per contestare l'apparente motivazione dell'atto impositivo.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato con il secondo motivo in relazione alla pretesa illegittimità dell'applicazione di sanzioni e interessi.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato con il secondo motivo in tema di processo tributario e pretesa illegittimità di sanzioni e interessi.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato con il secondo motivo per contestare sanzioni e interessi.
La Corte osserva che l'omessa pronuncia non integra violazione di legge sostanziale né omesso esame di un fatto decisivo, rendendo inammissibile la censura formulata con i numeri 3 e 5.
L'omessa pronuncia è ricondotta, semmai, a un vizio processuale e non a violazione di legge sostanziale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per l'agevolazione IMU sui terreni agricoli, la disciplina successiva all'ICI richiede la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e l'iscrizione alla previdenza agricola; non è necessario un autonomo accertamento della prevalenza del reddito agricolo sulle altre fonti di reddito, quando tale iscrizione sia presente.
- L'iscrizione alla previdenza agricola opera come presunzione relativa dello svolgimento di attività agricola diretta e abituale, suscettibile di prova contraria, ma sufficiente di per sé a fondare il beneficio fiscale in presenza della conduzione del terreno.
- Nel ricorso per cassazione, una doglianza che denunci l'omessa pronuncia non può essere correttamente veicolata come violazione di legge sostanziale o come omesso esame di un fatto decisivo; inoltre, chi deduce una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente dove essa sia stata proposta nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando il giudice di merito neghi l'agevolazione IMU applicando un requisito della prevalenza reddituale non più richiesto dalla disciplina vigente, la sentenza è errata in diritto e può essere cassata con decisione nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti fattuali.
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