Cassazione Civile, Ordinanza n. 31059/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES 2004 deducendo, in sintesi, che la pretesa era decaduta/prescritta perché la cartella sarebbe stata validamente notificata solo il 7 maggio 2009, oltre il termine di legge; ha inoltre lamentato la mancata preventiva comunicazione di irregolarità della dichiarazione, la mancata sottoscrizione della cartella, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e l’insufficienza della motivazione. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione e sull’art. 26 DPR 602/1973, sostenendo che la spedizione del 23 febbraio 2008 alla vecchia sede non poteva considerarsi valida perché non andata a buon fine e che il trasferimento di sede era stato comunicato alla Camera di Commercio; (2) violazione dell’art. 148 c.p.c. e dell’art. 26 DPR 602/1973 per asserita insufficienza della prova documentale della notificazione; (3) violazione della disciplina sul termine di decadenza di cui all’art. 25 DPR 602/1973, assumendo che il credito fosse comunque ormai prescritto/decurso alla data della notifica effettiva; (4) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’art. 3 L. 241/1990, per motivazione ritenuta generica e inidonea della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che per la cartella di pagamento il termine dell’art. 25 DPR 602/1973 opera a pena di decadenza, non di prescrizione, e che nel caso concreto l’invio della cartella nel febbraio 2008 alla sede risultante dagli atti dell’Amministrazione costituiva comportamento diligente e idoneo a impedire la decadenza, benché la notifica non si fosse perfezionata a causa del trasferimento di sede non comunicato all’Agenzia nei modi dell’art. 35 DPR 633/1972. La successiva notifica del maggio 2009, pur avvenuta fuori termine, è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’esito, perché il primo invio tempestivo era sufficiente e l’eventuale mancato perfezionamento dipendeva da un fatto imputabile al contribuente. I motivi secondo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva adeguatamente riportato gli atti e i passaggi rilevanti per consentire il controllo di legittimità. Nulla sulle spese per mancata rituale costituzione delle controparti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
invocato per contestare la notificazione e la prova documentale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile o infondato
norma richiamata per la notificazione della cartella di pagamento
il termine per la notifica della cartella è decadenziale; il suo rispetto si valuta sul tempestivo compimento dell’atto previsto dalla legge
art. 1, comma 5-ter, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
ha modificato l’art. 25 DPR 602/1973, fissando il termine di notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione
impone la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle variazioni dei dati dell’attività, compresa la sede; la mancata comunicazione rende il trasferimento inopponibile all’Amministrazione
richiamato per qualificare il controllo automatizzato e la sufficienza del richiamo alla dichiarazione e ai dati in essa contenuti
richiamato per distinguere la prescrizione, che si interrompe con la notificazione o la messa in mora
richiamato per affermare che la decadenza è impedita dal compimento dell’atto previsto dalla legge
art. 7 Statuto del contribuente
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’insufficienza della motivazione della cartella
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di cartella di pagamento, il termine previsto dall’art. 25 DPR 602/1973 opera come termine di decadenza: ciò che rileva è il tempestivo compimento dell’atto di notifica da parte dell’Amministrazione, non necessariamente il perfezionamento della ricezione in capo al destinatario entro il termine.
- Se il contribuente omette di comunicare all’Agenzia delle entrate la variazione della sede o degli altri elementi rilevanti dell’attività nei modi previsti dall’art. 35 DPR 633/1972, tale variazione è inopponibile all’Amministrazione; l’invio dell’atto alla sede ancora risultante agli uffici fiscali costituisce comportamento diligente e legittimo.
- La decadenza non può essere eccepita dal debitore quando il mancato perfezionamento della notifica dipenda da una condotta a lui imputabile e contraria a un obbligo normativamente imposto; in tale ipotesi il comportamento dell’agente della riscossione resta idoneo a impedire la decadenza.
- In sede di legittimità, le censure che investono la prova della notificazione o la motivazione di una cartella devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare e riprodurre, nei limiti necessari, gli atti e i documenti su cui fonda la doglianza, non potendo introdurre questioni nuove o non verificabili direttamente dal ricorso.
- Quando si contesta la motivazione di una cartella di pagamento, è necessario riportare testualmente il contenuto dell’atto nella parte rilevante, perché la Corte di cassazione possa verificare la censura senza accedere agli atti di merito.
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